COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/10/2002 FONTANELLE – SANT ERMETE BORGHI

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 31/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/10/2002 FONTANELLE - SANT ERMETE BORGHI Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.12 del 17/10/2002, esaminato il reclamo a seguito di tempestivo preannuncio della soc.FONTANELLE con il quale chiede l'applicazione dell'art.12, comma 1) o, in alternativa l'applicazione del comma 4 lett.c), per aver la soc.S.Ermete violato le norme vigenti in materia di sostituzioni art. 74 NOIF. Rilevato dagli atti ufficiali di gara che la soc.S.Ermete Borghi ha consegnato all'arbitro la distinta con 18 calciatori, rilevato altresì che cinque minuti prima dell'inizio della gara la soc.S.Ermete Borghi comunicava all'arbitro che 2 propri calciatori, per improvviso malore, non sarebbero scesi in campo per la disputa dell'incontro, veniva così variato l'ordine della distinta: il n.12 Gualdi Marco al posto del n.1 Guerra Simone, il n.13 Astolfi Matteo al posto del n.2 Semprini Gianni (Entrambi Identificati dall'arbitro prima dell'inizio della gara). Di contro, la soc.Fontanelle contesta alla soc.S.Ermete Borghi di avere già effettuato due sostituzioni. Osserva questo G.S.: l'art.72, comma 1 delle NOIF precisa: "i calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere, dal n.2 al n.11 i calciatori degli altri ruoli, dal n.12 in poi i calciatori di riserva". E' obbligatorio che i partecipanti alla gara siano tutti indicati in elenco e siano stati identificati dall'arbitro (Art.71 NOIF). Il direttore della gara in oggetto, con proprio supplemento, ha confermato che il rito del riconoscimento è stato fatto regolarmente, l'art.61, comma 1) NOIF cita quali sono le persone che possono accedere al recinto di gioco; è pur vero che il comma 3) del citato articolo parla di "variazione eventualmente apportata all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro" in questo caso i calciatori n.12 Gualdi Marco e il n.13 Astolfi Matteo, contrassegnati in elenco erano già in distinta regolarmente identificati, quindi non sono calciatori da ritenersi sostituiti. La regola 3 punto 5) lett.f) del regolamento del Gioco del Calcio recita "la sostituzione ha effetto dal momento in cui il sostituto entra nel terreno di gioco. Pertanto, egli è considerato partecipante al gioco, allorchè, colui che egli sostituisce cessa di esserlo". Il comportamento della soc.S.Ermete Borghi è del tutto regolare. Ciò premesso il G.S. respinge il reclamo della soc.Fontanelle, e conferma il risultato conseguito sul campo FONTANELLE - S.ERMETE BORGHI 2 - 2 Dispone per l'addebito della tassa reclamo.
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