COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 05/12/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 17/11/2002 CASTELNOVESE – SAMPOLESE
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°19 del 05/12/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 17/11/2002 CASTELNOVESE - SAMPOLESE
Il giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U.n.17 del 21/11/2002, esaminato il reclamo a seguito di tempestivo
preannuncio dalla soc.SAMPOLESE, con il quale chiede l'applicazione dell'art.12 comma 5) lett.b) per aver la
Soc.CASTELNOVESE violato le norme vigenti in materia di utilizzo dell'Assistente di parte. Rileva dagli atti ufficiali di
gara e dal supplemento allegato che l'Arbitro, al 20° del 2° tempo ha allontanato per offese agli occupanti della panchina
avversaria, l'assistente di parte sig. Di Lisio Romano, della soc.Castelnovese; rilevato altresì che il medesimo assistente
di parte veniva sostituito dal sig. Franceschetti Eleo, regolarmente tesserato per la soc.Castelnovese e che, quindi,
poteva assolvere la funzione di assistente di parte dell'Arbitro, così come previsto (Art.63 Comma 2 NOIF). Si precisa
inoltre che la giurisprudenza della CAF in caso analogo, ha così stabilito: "il guardalinee di parte, allontanato dal recinto
di gioco per infrazione, può essere sostituito da altra persona fornita dei requisiti richiesti, nessuna disposizione
regolamentare prevedendo divieti al riguardo, a differenza dei calciatori espulsi, il cui divieto di sostituzione è
espressamente stabilito dall'art.74 comma 3 NOIF"(C.U.N.4/C-26/07/1989). Ciò premesso il G.S. respinge il reclamo
della soc. Sampolese e conferma il risultato conseguito sul campo:
CASTELNOVESE - SAMPOLESE 2-2
Dispone per l'addebito della tassa reclamo ai sensi dell'art.29 comma 8) C.G.S.