COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA PONTELANGORINO CALCIO Avverso perdita della gara ; squalifica calciatore BELLONZI ALESSANDRO fino al 30.6.2003 ; squalifica al calciatore TELLOLI ALESSANDRO fino al 31/12/2003 ; squalifica al dirigente BONAZZA REMO fino al 31.12.2002 ; squalifica al dirigente SUCCI ERMOGENE fino al 31.12.2002 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.11.2002 gara PONTELANGORINO – ROESE del 3.11.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA PONTELANGORINO CALCIO Avverso perdita della gara ; squalifica calciatore BELLONZI ALESSANDRO fino al 30.6.2003 ; squalifica al calciatore TELLOLI ALESSANDRO fino al 31/12/2003 ; squalifica al dirigente BONAZZA REMO fino al 31.12.2002 ; squalifica al dirigente SUCCI ERMOGENE fino al 31.12.2002 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.11.2002 gara PONTELANGORINO - ROESE del 3.11.2002 Il Pontelangorino Calcio ricorre avverso i sopraindicati provvedimenti sostenendo che quanto scritto dall'Arbitro nel proprio referto di gara non corrisponde alla realtà dei fatti; assume in particolare la ricorrente che l'Arbitro avrebbe deliberatamente amplificato gli avvenimenti e ciò al fine di precostituirsi una giustificazione rispetto al suo operato sul terreno di gioco ; contesta gli addebiti mossi a propri calciatori e dirigenti e chiede una non meglio precisata riforma della decisione del Giudice Sportivo "alla luce di una lettura del fatto più vera" . La Commissione - visti gli atti ufficiali - rilevato che il reclamo è stato sottoscritto da persona che era totalmente carente di legittimazione a rappresentare la stessa società ricorrente e ciò nonostante che la stessa fosse delegata dal Presidente del Pontelangorino, il quale però risultava al momento inibito a ricoprire cariche federali e a svolgere attività in seno alla FIGC, - rilevato che essendo inibito il Presidente la rappresentanza della società Pontelangorino era in capo al Vice Presidente della stessa il quale solo avrebbe potuto validamente firmare il ricorso d e l i b e r a di respingere il ricorso considerandolo innammissibile per carenza di legittimazione del firmatario dello stesso. Dispone l'addebito della tassa non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it