COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SOLAROLO per presunta irregolarità gara SOLAROLO-SAN COLOMBANO del 21.12.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SOLAROLO per presunta irregolarità gara SOLAROLO-SAN COLOMBANO del 21.12.2002 L'A.C.SOLAROLO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa "ha partecipato, nelle file della società A.S.San Colombano, il calc.FOSCHI FABIO, nato il 5.3.1981, non avendone titolo. Tale giocatore, essendo squalificato per 4 ammonizione come da C.U.n. 21, pubblicato ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 19.12.2002, non aveva diritto di scendere in campo, come in realtà è invece accaduto, decretando l'irregolarità della gara stessa. Chiede pertanto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 a carico dell'A.S.San Colombano. Controdeduce l'A.S.San Colombano sollevando principalmente eccezioni circa la composizione grafica del C.U. n.21 e in particolare sul fatto che l'errata corrige (che contiene, fra l'altro, il provvedimento a carico del calc.FOSCHI) "è da ritenersi in una posizione non attinente al campionato di Prima Categoria" e che, inoltre,una specifica comunicazione "doveva quantomeno essere inviata direttamente con telegramma informativo". Richiamandosi alla buona fede della società "ritiene nullo un eventuale reclamo dell'A.S.Solarolo". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 21 del C.R.E.R., datato 19.12.2002, al punto 7 ERRATA CORRIGE - fra i giocatori non espulsi dal campo, è indicata la IV^ ammonizione raggiunta dal calc.FOSCHI FABIO(San Colombano) e che l'art.17 del C.G.S. stabilisce, fra l'altro, che "le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U." e che "tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo C.U."; - valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.FOSCHI FABIO ha partecipato, nelle file dell'A.S.san Colombano, alla gara sopra indicata(terminata con il risultato : SOLAROLO 0 - SAN COLOMBANO 0) senza averne titolo ; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all'A.S.SAN COLOMBANO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara SOLAROLO-SAN COLOMBANO dell'8.12.2002 ed al calc.FOSCHI FABIO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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