COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FIUMANESE avverso squalifica per 3 giornate calc.SILVAGNI FABIO e inibizione al 28.2.2003 dir.add.serv.ord.BARAVELLI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 del 30.10.2002 gara FIUMANESE-SOGLIANESE del 27.10.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FIUMANESE avverso squalifica per 3 giornate calc.SILVAGNI FABIO e inibizione al 28.2.2003 dir.add.serv.ord.BARAVELLI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 del 30.10.2002 gara FIUMANESE-SOGLIANESE del 27.10.2002 L'A.S.FIUMANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che nei minuti di ricupero finale "su una palla spiovente in area di rigore si scontravano le teste di SILVAGNI e di un difensore avversario. L'arbitro fermava il gioco, faceva soccorrere il ferito mentre il SILVAGNI spiegava in che modo era successo lo scontro. A questo punto l'arbitro chiamava i due capitani e mostrava ad entrambi il cartellino rosso, in quanto responsabili della troppa confusione che c'era in campo. Il dirigente BARAVELLI FABIO, Iin qualità di F.P.S. entrava in campo preoccupandosi di salvaguardare l'arbitro, commettendo l'errore di protestare per la mancanza dei restanti minuti da giocare". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc.SILVAGNI, capitano della POL.SOGLIANESE, veniva a diverbio con un giocatore avversario, appoggiandogli poi le mani sulle braccia, venendo conseguentemente espulso e che il dir.add.serv.ord.BARAVELLI, al termine della gara, gli rivolgeva una frase offensiva e, successivamente, dopo averlo rincorso, reiterava le offese, aggiungendo minacce; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.SILVAGNI e dal dir.add.serv.ord.BARAVELLI, pur riprovevoli, possano essere puniti con sanzioni più contenute, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.SILVAGNI FABIO ed al 31.12.2002 l'inibizione del dir.add.serv.ord.BARAVELLI FABIO. Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 52.
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