COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PREMILCUORE ARPAX avverso squalifica al 31.5.2003 calc.DARDANELLI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 del 30.12.2002 gara PIANTA-PREMILCUORE del 22.12.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PREMILCUORE ARPAX avverso squalifica al 31.5.2003 calc.DARDANELLI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 del 30.12.2002 gara PIANTA-PREMILCUORE del 22.12.2002 L'A.C.PREMILCUORE ARPAX, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "il nostro giocatore, subiva un fallo di gioco, ed alla reazione non regolamentare(fallo di reazione) dell'avversario, lo allontanava da se, col palmo della mano ben aperto, senza alcuna volontà di fare nessuna violenza all'avversario" con una spinta fra la nuca e la spalla e l'avversario è caduto anche a causa del terreno molto fangoso e scivoloso. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente il referto originario, dal quale si rileva che il calc.DARDANELLI, dopo avere subito un brutto fallo, spintonava e veniva spintonato dall'avversario, che colpiva poi con un pugno al volto; - ritenuto che il riprovevole gesto compiuto dal calc.DARDANELLI, esauritosi in un unico contesto, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 28.2.2003 la squalifica del calc.DARDANELLI FABIO. Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 52.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it