COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA FOLGORE F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.CASALINI MASSIMO e per 4 giornate calc.PANINI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 22 del 30.12.2002 gara FOLGORE-TRAVESE del 15.12.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA FOLGORE F.C.
avverso squalifica per 3 giornate calc.CASALINI MASSIMO e per 4 giornate calc.PANINI
STEFANO
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 22 del 30.12.2002
gara FOLGORE-TRAVESE del 15.12.2002
Il FOLGORE F.C. ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che : 1) il
calc.CASALINI "veniva espulso a fine gara per i commenti che esprimeva con i suoi compagni sulla direzione
di gara; 2) il calc.PANINI, a fine gara attendeva l'arbitro, davanti agli spogliatoi "per un tranquillo e pacifico
chiarimento dei fatti realmente accaduti in campo, in quanto la dinamica dell'espulsione non è stata come
risulta nel rapporto del sig.arbitro, perché nella mischia il PANINI veniva spinto da un avversarioe di
conseguenza urtava l'arbitro". Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha
ribadito che : 1) il calc.CASALINI, a fine gara, gli rivolgeva frasi ironiche e gravemente offensive; 2) il
calc.PANINI, espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, al momento della comunicazione del
provvedimento lo spingeva con entrambe le mani alla spalla sinistra ed al termine della gara, appostatosi
sulla soglia dello spogliatoio dell'arbitro, ne impediva il passaggio, spingendolo all'indietro, rivolgendogli nel
contempo frasi offensive, finché non interveniva l'addetto alla forza pubblica sostitutiva che allontanava il
calciatore;
- valutato non del tutto congrua la sanzione a carico del calc.PANINI,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso del FOLGORE F.C., aumentando a 6 le giornate di squalifica del
calc.PANINI STEFANO e confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CASALINI MASSIMO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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