COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA FOLGORE F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.CASALINI MASSIMO e per 4 giornate calc.PANINI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 22 del 30.12.2002 gara FOLGORE-TRAVESE del 15.12.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA FOLGORE F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.CASALINI MASSIMO e per 4 giornate calc.PANINI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 22 del 30.12.2002 gara FOLGORE-TRAVESE del 15.12.2002 Il FOLGORE F.C. ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che : 1) il calc.CASALINI "veniva espulso a fine gara per i commenti che esprimeva con i suoi compagni sulla direzione di gara; 2) il calc.PANINI, a fine gara attendeva l'arbitro, davanti agli spogliatoi "per un tranquillo e pacifico chiarimento dei fatti realmente accaduti in campo, in quanto la dinamica dell'espulsione non è stata come risulta nel rapporto del sig.arbitro, perché nella mischia il PANINI veniva spinto da un avversarioe di conseguenza urtava l'arbitro". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito che : 1) il calc.CASALINI, a fine gara, gli rivolgeva frasi ironiche e gravemente offensive; 2) il calc.PANINI, espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, al momento della comunicazione del provvedimento lo spingeva con entrambe le mani alla spalla sinistra ed al termine della gara, appostatosi sulla soglia dello spogliatoio dell'arbitro, ne impediva il passaggio, spingendolo all'indietro, rivolgendogli nel contempo frasi offensive, finché non interveniva l'addetto alla forza pubblica sostitutiva che allontanava il calciatore; - valutato non del tutto congrua la sanzione a carico del calc.PANINI, d e l i b e r a - di respingere il ricorso del FOLGORE F.C., aumentando a 6 le giornate di squalifica del calc.PANINI STEFANO e confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CASALINI MASSIMO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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