COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VIGOR PRATER avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 29 del 20.2.2003 gara ALBINEA-VIGOR PATER del 16.2.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°32 del 13/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VIGOR PRATER
avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 29 del 20.2.2003
gara ALBINEA-VIGOR PATER del 16.2.2003
L'U.S.VIGOR PATER, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il provvedimento
indicato sopra mettendo in evidenza : 1) la illegittimità del provvedimento in quanto il G.S. ha disatteso il
principio incontrastato "che il C.U. costituisce fino a prova contraria titolo non impugnabile" ed infatti il C.U.n.
28 del 13.2.2003 riportava fra i giocatori squalificati il giocatore FERRABOSCHI PIETRO e che gli eventuali
errori materiali contenuti nello stesso "non sono in alcun modo opponibili all'U.S.VIGOR PATER"; 2) che la
ricorrente "non ha ricevuto alcuna comunicazione tesa a correggere le statuizioni contenute nel C.U.n.28"; 3)
che "l'incameramento della tassa reclamo appare oltremodo ingiusto e gravoso; 4) che in considerazione del
fatto che il calc.FERRABOSCHI non avrebbe dovuto partecipare all'incontro ALBINEA-VIGOR PATER del
16.2.2003 perché squalificato, chiede l'attribuzione all'U.S.VIGOR PATER della vittoria della gara.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- premesso che circa la tassa reclamo e la pretesa compensazione, il principio non trova
applicazione nella giustizia sportiva, anche nel caso di provati errori da parte di terzi;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 27 del 6.2.2003 il
calc.FERRABOSCHI PIETRO risulta squalificato per una giornata di gara, per 4^ ammonizione comminatagli
nel corso della gara Albinea-Vetto del 2.2.2003, squalifica scontata dal calc.FERRABOSCHI non prendendo
parte alla partita Vianese-Albinea del 9.2.2003;
- preso atto che in una prima stesura del C.U.n.28 del 13.2.2003 il nominativo del
calc.FERRABOSCHI, insieme a quello di altri 13 calciatori, veniva erroneamente indicato come squalificato
per raggiungimento della 4^ ammonizione ed il comunicato veniva trasferito su Internet nella serata del
12.2.2003 ed alcuni esemplari(una quindicina)venivano spediti;
- venuto alla luce l'errore commesso, il C.P. di Reggio Emilia provvedeva a correggerlo nelle
prime ore del 13.2.2003(data di emissione ufficiale del C.U.) sullo stesso Internet; sotto la stessa
data(risultante anche nella conferma di spedizione) inviava alle società coinvolte con loro giocatori nell'errore
una comunicazione via fax per spiegare l'accaduto ed emetteva, in data 14.2.2003, il C.U.n. 28 bis, che
veniva appeso in bacheca, contenente la errata corrige;
- appare evidente che l'inserimento del calc.FERRABOSCHI e di altri 13 giocatori nella prima
stesura del C.U.n.28 fu dovuto ad un errore del C.P. di Reggio Emilia, errore che certamente non può ritorcesi
a danno dell'U.S.Albinea, del tutto estranea all'accaduto;
- così come appare altrettanto evidente che se il calc.FERRABOSCHI aveva ricevuto la 4^
ammonizione nel corso della gara del 2.2.2003, scontando la conseguente squalifica la domenica 9.2.2003,
non avrebbe potuto raggiungere nuovamente la 4^ ammonizione, non prendendo parte ad alcuna gara;
- ritenuto pertanto che il calc.FERRABOSCHI avesse pieno titolo per partecipare alla gara di cui
all'oggetto,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell'U.S.VIGOR PATER, confermando il risultato conseguito sul
campo : ALBINEA 3 - VIGOR PATER 0.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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