COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAN PIETRO IN VINCOLI avverso squalifica per 5 giornate calc.PAPINI GIANNI delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 27.2.2003 gara S.PIETRO IN VINCOLI-S.ZACCARIA del 23.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAN PIETRO IN VINCOLI avverso squalifica per 5 giornate calc.PAPINI GIANNI delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 27.2.2003 gara S.PIETRO IN VINCOLI-S.ZACCARIA del 23.2.2003 L'U.S.SAN PIETRO IN VINCOLI ricorre avverso il sopra citato provvedimento affermando che, dopo essere stato colpito volontariamente, a gioco fermo, con una ginocchiata ad una coscia, il calc.PAPINI reagiva colpendo l'avversario al torace con una spinta energica. "In questa fase il direttore di gara notava solo la reazione del PAPINI e provvedeva ad estrarre il cartellino rosso per l'espulsione". Il calc.PAPINI si avviava ad uscire ma veniva circondato dagli avversari, in particolare dal portiere "che gli si avventava contro. Il PAPINI, impaurito, nell'atto di difendersi veniva a contatto con il portiere colpendolo". Rimarca la differenza dei due comportamenti del calc.PAPINI : il primo, come reazione istintiva ad una violenza subita ed il secondo come autodifesa ad una aggressione e chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.PAPINI GIANNI, capitano dell'U.S.S.PIETRO IN VINCOLI, colpiva con uno schiaffo un giocatore avversario, venendo conseguentemente espulso, e nel lasciare il campo, senza subire molestie da alcuno, colpiva con un pugno al volto un altro calciatore avversario che lo invitava a lasciare il terreno sollecitamente, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.PAPINI GIANNI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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