COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR CECCHINI ANGELO-all.A.C.CABANA avverso squalifica al 31.8.2003 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 34 del 26.3.2003 gara CABANA-TORRE DISMANO del 23.3.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Seconda Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR CECCHINI ANGELO-all.A.C.CABANA avverso squalifica al 31.8.2003 delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 34 del 26.3.2003 gara CABANA-TORRE DISMANO del 23.3.2003 Il sig.CECCHINI, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopra riportato provvedimento ammettendo di aver contestato l'operato del direttore di gara al momento dell'allontanamento, in quanto egli non aveva pronunciato alcuna frase offensiva nei suoi confronti, ed al termine della gara, ma esclude di avere proferito espressioni ingiuriose ed offensive, anche fuori del recinto di gioco nonché di avere appoggiato una mano sul petto dell'arbitro, quando questi si avviava verso la propria autovettura. Chiede la revoca del provvedimento disciplinare a suo carico. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, escludendo di aver parlato dell'episodio con alcuno, ha confermato integralmente il referto originario dal quale si rileva che : 1) l'all.CECCHINI dopo essere stato espulso per reiterate proteste, entrava sul terreno di gioco e gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose e non intendeva allontanarsi; 2) intervenivano il capitano del Cabana ed un altro giocatore che lo trascinavano fuori; 3) dopo la ripresa del gioco, all'esterno della recinzione del campo, l'all.CECCHINI, reiterava le esternazioni; 4) terminata la partita, mentre l'arbitro si avviava verso la propria autovettura, veniva fermato dall'all.CECCHINI, che gli poneva una mano sul petto, continuando a rivolgergli offese e minacce; 5) che l'arbitro riusciva a raggiungere l'autovettura con l'aiuto di un dirigente del Cabana; - non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica al 31.8.2003 dell'all.CECCHINI ANGELO. Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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