COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA AUDAX FORLIVESE Avverso squalifica di 3 giornate al calciatore Enrico BOTTERO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2002 gara Real Dovadola – Audax Forlivese del 16.11.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 19/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA AUDAX FORLIVESE Avverso squalifica di 3 giornate al calciatore Enrico BOTTERO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2002 gara Real Dovadola - Audax Forlivese del 16.11.2002 La società Audax Forlivese ricorre contro il sopracitato provvedimento sanzionatorio ritenendolo eccessivo rispetto a quanto effettivamente commesso dal proprio calciatore il quale, seduto in panchina, entrava sul terreno di giuoco nell'intento di soccorrere un proprio compagno infortunatosi ; invitato dal Direttore di Gara a sedersi nuovamente in panchina il Bottero si sarebbe limitato, sempre secondo la ricorrente, a pronunciare "una frase di dissenso" , poco elegante e certamente irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, ma non gravemente offensiva come riportato dal Giudice Sportivo ; aggiungendo che a fine gara il Botero si è recato nello spogliatoio dell'Arbitro per porgergli le proprie scuse, chiede la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara La Commissione - visti gli atti ufficiali - ritenuto che dal rapporto di gara emerge che il calciatore Botero ha in realtà pronunciato una frase di vibrata protesta e dai toni sicuramente non rispettosi nei confronti dell'Arbitro, ma che non può considerarsi gravemente offensiva per lo stesso Direttore di Gara d e l i b e r a di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore Enrico BOTTERO a due giornate di squalifica Nulla dispone per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it