COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.BISANZIO avverso squalifica per 4 giornate calc.BORGHESI ROBERTO e CAVASSA MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 27 del 23.1.2003 gara BISANZIO-PRADA del 21.12.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°28 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.BISANZIO
avverso squalifica per 4 giornate calc.BORGHESI ROBERTO e CAVASSA MASSIMO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 27 del 23.1.2003
gara BISANZIO-PRADA del 21.12.2002
Il F.C.BISANZIO, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti di cui in
epigrafe sostenendo che, effettivamente i calc.BORGHESI e CAVASSA, convinti che non vi fossero gli estremi
per la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, protestarono vivacemente nei confronti
dell'arbitro, ma non gli rivolsero offese di alcun genere. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto
originario, ha ribadito che : 1) dopo la espulsione di un giocatore del F.C.BISANZIO, il calc.BORGHESI,
capitano della stessa compagine, gli si precipitava contro e gli rivolgeva frasi gravemente offensive e,
contemporaneamente, l'allenatore-calciatore CAVASSA faceva altrettanto, indirizzandogli offese e frasi
scurrili, assumendo entrambi un comportamento fortemente intimidatorio; 2) altri 5/6 giocatori locali lo
circondavano e gli rivolgevano epiteti offensivi; 3) dopo aver invitato, per ben 3 volte, il capitano e l'allenatore a
moderare i termini ed a riportare la calma, ricevendo risposte negative, che si riferivano anche a precedenti
gare con altri arbitri, visto che la situazione permaneva assai critica, temendo per la propria incolumità
personale, si vedeva costretto a sospendere la gara,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate dei calc.BORGHESI
ROBERTO e CAVASSA MASSIMO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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