COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.HELLAS ALBINEA avverso squalifica per 3 giornate calc.TAMAGNINI ROBERTO e IORI ANDREA, per 4 giornate calc.RIGHI SIMONE e per 5 giornate calc.BERETTI GIAN MARIA delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 32 del 13.3.2003 gara GUALTIERI CALCIO-HELLAS ALBINEA del 9.3.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato Di Terza Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.HELLAS ALBINEA avverso squalifica per 3 giornate calc.TAMAGNINI ROBERTO e IORI ANDREA, per 4 giornate calc.RIGHI SIMONE e per 5 giornate calc.BERETTI GIAN MARIA delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 32 del 13.3.2003 gara GUALTIERI CALCIO-HELLAS ALBINEA del 9.3.2003 L'A.S.HELLAS ALBINEA ricorre avverso i provvedimenti sopra elencati affermando che : 1) il calc.TAMAGNINI "dopo aver subito la rete del 2 a 1 raccoglieva la palla dalla rete e la calciava verso il centro del campo per poter riprendere velocemente il gioco, colpendo inavvertitamente il direttore di gara ad una gamba da notevole distanza, dopo che la stessa aveva rimbalzato per ben due volte a terra"; 2) il calc.IORI "a fine gara si dirigeva verso il direttore di gara per stringergli la mano, come di consueto, ma quest'ultimo non contraccambiava il saluto, apostrofandolo malamente, così provocato proferiva alcune frasi irriguardose"; 3) il calc.RIGHI, espulso per simulazione "nell'atto di mimare il fallo subito in area di rigore all'indirizzo del direttore di gara, lo sfiorava inavvertitamente al petto, senza offenderlo o spintonarlo" e, nel lasciare il campo, stringeva la mano all'arbitro; 4) il calc.RIGHI "ammonito per la seconda volta per simulazione, dopo che erano già stati espulsi 2 suoi compagni di squadra, per un gesto di stizza si levava la maglietta e la lanciava per terra ai piedi dell'arbitro e non nel viso dello stesso come riportato sul Comunicato". Chiede una "riduzione generalizzata dei provvedimenti". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.TAMAGNINI, da una distanza di circa dieci metri, non condividendo la decisione di convalidare una rete del Gualtieri, gli lanciava contro il pallone, colpendolo ad una gamba, venendo conseguente espulso; 2) il calc.IORI , a fine gara gli si avvicinava e gli urlava frasi offensive e gravemente minacciose; 3) il calc.RIGHI, espulso per doppia ammonizione, dopo la comunicazione del provvedimento, lo spingeva con una mano al petto e, gli rivolgeva frase offensiva, venendo conseguentemente espulso; 4) il calc.BERETTI GIAN MARIA, espulso per doppia ammonizione, alla comunicazione del provvedimento si toglieva la maglia e gliela buttava in faccia, invitandolo a portarsela a casa; - ritenuto non congruo il provvedimento a carico del calc.BERETTI GIAN MARIA, ne dispone la squalifica sino al 13.5.2003, fermi gli altri provvedimenti. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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