COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CIANO avverso squalifica per 2 giornate calc.ROSSI FEDERICO, per 3 giornate calc.CHIAFFI PARIDE e SALAVOLTI FEDERICO, perdita gara e ammenda € 52 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 13 del 24.10.2002 gara CIANO-CASALGRANDE del 19.10.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CIANO avverso squalifica per 2 giornate calc.ROSSI FEDERICO, per 3 giornate calc.CHIAFFI PARIDE e SALAVOLTI FEDERICO, perdita gara e ammenda € 52 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 13 del 24.10.2002 gara CIANO-CASALGRANDE del 19.10.2002 L'U.S.CIANO ricorre avverso i provvedimenti di cui in epigrafe mettendo in evidenza che, dopo aver subito un calcio ad una caviglia, "un ns.giocatore, rialzandosi, spingeva a terra l'aggressore per difesa. A seguito di ciò intorno ai due atleti ed all'arbitro si crea, come accade spesso, un nugolo di giocatori, in un clima tutt'altro che rilassato. Il direttore di gioco, probabilmente sentendosi aggredito da una spinta e minacciato dall'animo litigioso dei giocatori di entrambe le squadre, perde il controllo della situazione e senza prendere ulteriori provvedimenti, al contrario di come si legge dal referto, e come invece richiederebbe il regolamento, dichiara la chiusura anticipata della partita con un triplice fischio". Aggiunge che, al momento del diverbio, il calc.CHIAFFI si trovava a centro campo e che i calc.SALAVOLTI e ROSSI si trovavano nei pressi della panchina. Ammette che si sia creata "una mischia dai toni se vogliamo accesi, a seguito di un ordinario diverbio tra attaccante e difensore, ma che un arbitro alle prime armi, trovandocisi in mezzo, non ha saputo gestire e non ha visto altra soluzione che sospendere la partita e rifugiarsi negli spogliatoi". Inoltre "il direttore di gara non ha emesso nessun provvedimento sul campo e non ha nemmeno interpellato i capitani, come invece richiederebbe il regolamento in casi del genere, ma si è limitato a dichiarare conclusa la partita con un triplice fischio". Chiede la ripetizione della gara, la riduzione delle sanzioni a carico dei giocatori e l'annullamento dell'ammenda. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante la squalifica del calc.ROSSI non viene presa in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett. a) del C.G.S.("Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari riguardanti la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara"), parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) mentre si apprestava ad espellere il calc.TRAINA dell'A.C.CASALGRANDE che aveva calciato da tergo un avversario, facendolo cadere, nonché il calc.GOMBI dell'U.S.CIANO che aveva reagito con un pugno al volto del giocatore avversario , il calc.SCHIAFFI, capitano dell'U.S.CIANO, ed il calc.SALAVOLTI lo spintonavano, rivolgendogli frasi offensive; 2) nello stesso momento si scatenava una rissa fra i giocatori di entrambe le squadre, compresi i rispettivi capitani e, nel frangente, veniva colpito con un forte pugno alla schiena che gli procurava dolore, protrattosi sino al giorno dopo, nonostante l'applicazione di creme antidolorifiche; 3) che non riusciva ad identificare l'autore del gesto di violenza; 4) di avere individuato, fra i partecipanti alla rissa, altri due giocatori dell'U.S.CIANO (ROSSI e VERDICCHIA) e quattro dell'A.C.CASALGRANDE(BREVINI, COPPELLI, MUSCO e ALGERI, capitano); 5) di non aver proceduto alla espulsione dei citati giocatori , per timore di più gravi conseguenze; 6) di avere sospeso la gara, dopo il triplice fischio e di aver raggiunto velocemente lo spogliatoio, seguito dai dirigenti delle due squadre, ai quali partecipava la decisione, senza che alcuno sollevasse obiezioni; - considerato che le condizioni fisiche e psichiche in cui si è venuto a trovare l'arbitro non gli hanno consentito la continuazione della gara e che, se l'arbitro avesse provveduto ad espellere anche i giocatori identificati quali partecipanti alla rissa (quattro per parte), sarebbe venuto meno il numero minimo di giocatori consentito dalle norme vigenti per la disputa delle gare, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando "in toto" i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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