COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CASALGRANDE avverso squalifica perdita gara e ammenda € 52 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 13 del 24.10.2002 gara CIANO-CASALGRANDE del 19.10.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CASALGRANDE
avverso squalifica perdita gara e ammenda € 52
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 13 del 24.10.2002
gara CIANO-CASALGRANDE del 19.10.2002
L'A.C.CASALGRANDE ricorre avverso i provvedimenti indicati in oggetto facendo presente che, mentre
si apprestava ad espellere un proprio calciatore e un avversario che erano venuti a diverbio, l'arbitro "veniva attorniato
dai calciatori del CIANO che non ritenevano giusta l'espulsione del loro attaccante. Il Direttore di gara, sentendosi
minacciato, sospendeva, per noi ingiustamente, la partita, essendo noi estranei al fatto; senza espellere nessun
giocatore dal campo né al momento della sospensione né comunicando nulla alla consegna dei documenti al ns.dirigente
accompagnatore". Chiede la ripetizione della gara e l'annullamento dell'ammenda.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
precisato che : 1) mentre si apprestava ad espellere il calc.TRAINA dell'A.C.CASALGRANDE che aveva calciato da tergo
un avversario, facendolo cadere, nonché il calc.GOMBI dell'U.S.CIANO che aveva reagito con un pugno al volto del
giocatore avversario , il calc.SCHIAFFI, capitano dell'U.S.CIANO, ed il calc.SALAVOLTI lo spintonavano, rivolgendogli
frasi offensive; 2) nello stesso momento si scatenava una rissa fra i giocatori di entrambe le squadre, compresi i rispettivi
capitani e, nel frangente, veniva colpito con un forte pugno alla schiena che gli procurava dolore, protrattosi sino al giorno
dopo, nonostante l'applicazione di creme antidolorifiche; 3) che non riusciva ad identificare l'autore del gesto di violenza;
4) di avere individuato, fra i partecipanti alla rissa, altri due giocatori dell'U.S.CIANO (ROSSI e VERDICCHIA) e quattro
dell'A.C.CASALGRANDE(BREVINI, COPPELLI, MUSCO e ALGERI, capitano); 5) di non aver proceduto alla espulsione
dei citati giocatori , per timore di più gravi conseguenze; 6) di avere sospeso la gara, dopo il triplice fischio e di aver
raggiunto velocemente lo spogliatoio, seguito dai dirigenti delle due squadre, ai quali partecipava la decisione, senza che
alcuno sollevasse obiezioni;
- considerato che le condizioni fisiche e psichiche in cui si è venuto a trovare l'arbitro non gli hanno
consentito la continuazione della gara e che, se l'arbitro avesse provveduto ad espellere anche i giocatori identificati
quali partecipanti alla rissa (quattro per parte), sarebbe venuto meno il numero minimo di giocatori consentito dalle
norme vigenti per la disputa delle gare,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando "in toto" i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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