COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 05/12/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASTELNOVESE per presunta irregolarità gara CASTELNOVESE-F.C.70 dell’11.11.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 05/12/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASTELNOVESE per presunta irregolarità gara CASTELNOVESE-F.C.70 dell'11.11.2002 La POL.CASTELNOVESE eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa "la società F.C.70 ha fatto partecipare i giocatori GHIRELLI MARIANO nato 5.8.1887, CAPOMAGI MANUEL nato 12.6.1983, ROSSI TARCISIO nato 19.12.1986 e PICCHI TOMMASO nato 24.4.1887 in posizione irregolare di tesseramento. Chiede pertanto la revisione del risultato conseguito sul campo". La Commissione, - premesso che il 21.11.2002 è pervenuto un fax su carta intestata alla ricorrente, con firma di persona non autorizzata a rappresentare la società, in cui si chiede "di voler cortesemente revocare il nostro reclamo"; - atteso che, per effetto dell'art.29 comma 12 del C.G.S., "la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti che riguardano la posizione irregolare dei calciatori"; - visti gli atti ufficiali; - accertato che : 1) il calc.GHIRELLI MARIANO non risulta tesserato, alla data della disputa della gara, per il F.C.70 ; 2) per i calc.ROSSI TARCISIO e PICCHI TOMMASO, minori di anni 16, non risulta essere stata richiesta e, conseguentemente concessa, l'autorizzazione di cui all'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.; - valutato che, in virtù di quanto precede, i calc.GHIRELLI MARIANO, ROSSI TARCISIO e PICCHI TOMMASO hanno partecipato, nelle file del F.C.70, alla gara sopra indicata(terminata con il risultato : CASTELNOVESE 2-F.C.70 2) senza averne titolo ; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al F.C.70 la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara CASTELNOVESE-F.C.70 dell'11.11.2002 e l'ammenda di € 100 ed ai calc.GIRELLI MASSIMO, ROSSI TARCISIO e PICCHI TOMMASO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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