COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL RAVENNA avverso squalifica al 20.5.2003 calc CROCETTI GIOVANNI, al 20.3.2005 calc.PIRINI RICCARDO e al 20.6.2003 all.FERRI ITALO, inibizione al 20.4.2003 ass.parte BRUNELLI RENZO e al 20.9.2003 dir.acc.uff.DI LAURO SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 37 del 3.4.2003 gara BAGNACAVALLO-REAL RAVENNA del 12.3.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 01/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL RAVENNA avverso squalifica al 20.5.2003 calc CROCETTI GIOVANNI, al 20.3.2005 calc.PIRINI RICCARDO e al 20.6.2003 all.FERRI ITALO, inibizione al 20.4.2003 ass.parte BRUNELLI RENZO e al 20.9.2003 dir.acc.uff.DI LAURO SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 37 del 3.4.2003 gara BAGNACAVALLO-REAL RAVENNA del 12.3.2003 L'A.S.REAL RAVENNA ricorre avverso i provvedimenti di cui all'oggetto, facendo presente che : 1) il calc.CROCETTI, capitano dell'A.S.REAL RAVENNA, non ha avuto comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro, anzi, a fine gara prima ha trattenuto i propri compagni di squadra e poi ne ha rincorsi alcuni per indurli a miti consigli; 2) è vero che il calc.PIRINI "ha usato toni offensivi dovuti al momento di stress agonistico, ma non ha assolutamente colpito l'arbitro, ha desistito all'ultimo momento dalla sua azione insensata". L'arbitro non ha subito alcun colpo, è sempre stato in piedi, ha corso verso la panchina ospite, senza alcun dolore o acciacco; 3) l'all.FERRI "ha posto in essere una condotta maleducata e non una condotta offensiva"; 4) l'ass.di parte BRUNELLI ha cercato di calmare gli animi e nel rapporto arbitrale non vi è traccia di un suo comportamento minaccioso; 5) il dir.acc.uff.DI LAURO ha avuto un atteggiamento maleducato, dovuto ai fatti descritti. Chiede l'annullamento delle sanzioni a carico del calc.CROCETTI e dell'ass.di parte BRUNELLI e la riduzione delle sanzioni a carico degli altri tesserati. La Commissione, - dato atto che l'A.S.REAL RAVENNA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - premesso che la parte del reclamo riguardante l'ass.di parte BRUNELLI , ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile e, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - dato atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) l'all.FERRI è stato allontanato per accese proteste, impiegando quasi due minuti per raggiungere gli spogliatoi, reiterando le offese ed aggiungendo minacce; 2) il dir.acc.uff.DI LAURO, che gli aveva rivolto offese, mentre stava avvicinandoglisi per comunicargli il provvedimento di allontanamento, cercava di aggredirlo, impeditone dal tempestivo intervento di un dirigente, e mentre stava lasciando il terreno di gioco reiterava le offese aggiungendo anche minacce di atti estremi; 3) il calc.PIRINI gli rivolgeva frasi offensive e, mentre gli veniva mostrato il cartellino rosso, colpiva l'arbitro con un violento calcio ad un polpaccio che gli procurava un forte dolore , tentando poi di colpirlo ancora con un altro calcio, non riuscendovi per un repentino arretramento dell'arbitro che, per il colpo ricevuto, non era più in grado di continuare la gara che veniva così sospesa; 4) l'arbitro, correndo, cercava di raggiungere gli spogliatoi inseguito da giocatori dell'A.S. REAL RAVENNA e, giunto sulla soglia, voltatosi, riconosceva fra questi il calc.CROCETTI, capitano dell'A.S.REAL RAVENNA, che, spingendo con le mani la porta, cercava di impedirgli di chiuderla; - valutato che il comportamento del calc.CROCETTI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.4.2003 la squalifica del calc.CROCETTI, confermando tutti gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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