COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30.10.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO SOCIETA’ AMATORI CALCIO CITTA’ DI SAN VITO, AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA DEL PROPRIO GIOCATORE MARCON ANDREA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30.10.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO SOCIETA’ AMATORI CALCIO CITTA’ DI SAN VITO, AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA DEL PROPRIO GIOCATORE MARCON ANDREA. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara FORCATE – CITTA’ DI SAN VITO del 6.10.2002, valida per il Campionato Amatori – GIRONE A1; · Visto il C.U. n. 5 dell’8.10.2002, del Comitato Provinciale di Pordenone, dove il G.S. squalificava il giocatore MARCON Andrea (Città di San Vito) per TRE giornate effettive di gara, perché "espulso per doppia ammonizione , alla notifica del provvedimento, mentre l’arbitro annotava lo stesso sul proprio taccuino, appoggiava le mani sul petto del direttore di gara medesimo, spingendolo all’indietro e profferendo al suo indirizzo frasi gravemente offensive; desisteva dal suo atteggiamento dopo l’intervento dei suoi compagni di squadra"; · Letto il ricorso della società, con il quale nega decisamente che il proprio giocatore abbia mai appoggiato le mani sul petto all’arbitro sospingendolo all’indietro; · Premettendo che la versione arbitrale deve ritenersi, come già volte ricordato, prova privilegiata; · Valutando che in ogni caso la squalifica (in virtù dell’automatismo dovuto all’espulsione e alle frasi gravemente offensive), deve ritenersi assolutamente equa se non addirittura benevola. P.Q.M. · respinge il ricorso presentato dalla Soc. Amatori Calcio Città di San Vito, considerando di conseguenza dovuta la prescritta tassa reclamo.
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