COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 06.11.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE A.P. ARTENIESE AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL PROPRIO CALCIATORE SANDRI MARCO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 06.11.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE A.P. ARTENIESE AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL PROPRIO CALCIATORE SANDRI MARCO. LA COMMISSIONE, · Rilevato che con raccomandata 24.10.02 l’A.P. Arteniese presentava rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive comminata dal G.S.R. in C.U. 11 del 16.10.2002, chiedendo la riduzione della sanzione sul presupposto che, contrariamente a quanto motivato dal G.S.R., il calciatore non avrebbe né offeso il direttore di gara né profferito bestemmie; · Sentito, su richiesta della reclamante, il presidente della società, il quale con modi civili insisteva nella posizione esposta in ricorso; · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Arteniese – Barbeano del 12.10.2002, ritiene che il rapporto dell’arbitro costituisca fonte di prova privilegiata e, nel caso specifico, considera che il direttore di gara ha riportato a chiare lettere la frase blasfema e le altre espressioni rivoltegli dal calciatore; effettivamente, però, ferma la intollerabilità per i termini blasfemi, le altre espressioni del calciatore possono essere inquadrate, come correttamente ha fatto il G.S.R., come mancanza di riguardo e non come offesa verso il direttore di gara; · in tale contesto la C.D. ritiene di poter accogliere la doglianza della società e di ridurre la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. · In accoglimento del reclamo dell’A.P. Arteniese, riduce a DUE giornate di gara la squalifica del calciatore SANDRI Marco; · Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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