COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 06.11.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE U.S. BANNIA AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SUO GIOCATORE ODORICO MILKO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 06.11.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
OPPOSIZIONE U.S. BANNIA AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SUO GIOCATORE ODORICO MILKO.
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara PAGNACCO – BANNIA del 20.10.2002, valida per il Campionato di Promozione girone A, dai quali emerge che il giocatore ODORICO Milko
(U.S. Bannia) "dopo essere stato espulso al 18° del secondo tempo per doppia ammonizione, profferiva frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro dopo la fine della gara";
· Letto il ricorso dell’U.S. Bannia, che nega la responsabilità del proprio calciatore per il comportamento tenuto dallo stesso a fine gara, in quanto – a detta della reclamante – questi aveva già abbandonato l’impianto sportivo; chiede pertanto la riduzione della squalifica per un possibile scambio di persona compiuto dall’arbitro;
· Accertato che il contenuto del referto arbitrale, non lascia spazio ad alcun dubbio in proposito e che pertanto quanto asserito dalla società non può trovare accoglimento;
· Valutata la congruità del provvedimento adottato;
P.Q.M.
· Respinge il ricorso presentato dall’U.S. Bannia e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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