COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 06.11.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO AMATORI CALCIO COLLOREDO DI PRATO AVVERSO OMOLOGAZIONE GARA: COLLOREDO – VAT JULIA CAVALICCO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 06.11.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO AMATORI CALCIO COLLOREDO DI PRATO AVVERSO OMOLOGAZIONE GARA: COLLOREDO – VAT JULIA CAVALICCO. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara COLLOREDO DI PRATO – VAT JULIA CAVALICCO del 5.10.2002, valevole per il Campionato Amatori girone A2; · Visto il C.U. n. 8 del C.P. di Udine, con il quale il ricorso viene trasmesso, per competenza, a questa Commissione Disciplinare; · Letto il ricorso stesso, con il quale la Società Amatori Calcio COLLOREDO DI PRATO, con raccomandata dell’11.10.2002, chiede la non omologazione del risultato della gara, denunciando la partecipazione alla stessa del giocatore TARUSSIO Stefano, nei ranghi della Società VAT JULIA CAVALICCO, che – a detta della società reclamante – aveva partecipato con l’A.C. COSEANO, alla gara di Coppa Regione di Terza Categoria: A.C. COSEANO – A.C. DIANA disputata in data 29.09.2002; · Interpellata la Segreteria del C.R., dalla quale si è avuta la conferma che effettivamente il calciatore TARUSSIO Stefano nato il 19.07.1966, risulta essere tesserato con data di emissione 27.09.2002 sia con il G.S. COSEANO (con vincolo definitivo), sia - in pari data - con la Società AMATORI VAT JULIA (con cartellino per l’attività amatoriale); · Considerato che l’anomala condizione di evidente doppio tesseramento, è palesemente contraria ai regolamenti federali, ed in particolare contrasta con il disposto di cui all’Art. 42 punto 3, nonché agli Art. 1 punto 1 e Art. 2 punti 1-3-4 del C.G.S. P.Q.M. · Accoglie il ricorso proposto dalla Società Amatori Calcio COLLOREDO DI PRATO in quanto fondato; · Applica a carico della Società Amatori VAT JULIA CAVALICCO, la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 2 (ai sensi dell’Art. 12 punto 1 del C.G.S.); · Infligge a carico della stessa società l’ammenda di € 100; · Inibisce fino al 20.11.2002 l’Acc. Uff. dell’A.C. Vat Julia signor ZAMPIS Severino; Dispone per la restituzione della tassa reclamo alla Soc. Amatori Calcio Colloredo di Prato. Gli atti relativi vengono inoltre trasmessi al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per gli accertamenti relativi al doppio tesseramento del calciatore TARUSSIO Stefano.
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