COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 27.11.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE GARA DEL 23/11/2002 CALCETTO CLARK UDINE – GRADO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 27.11.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE
GARA DEL 23/11/2002 CALCETTO CLARK UDINE - GRADO
Il G.S.R.,
· visto il rapporto dell'arbitro relativo alla gara suindicata, valevole per il Campionato di Serie "C" di Calcio a 5 da cui si evince che:
a) l'incontro e' stato sospeso alla fine del primo tempo (con il risultato di 1-0 a favore della Soc. GRADO) a causa di un guasto all'impianto di illuminazione;
b) che la partita non poteva proseguire perche' le luci che illuminavano meta' del terreno di gioco non rimanevano accese, nonostante il prodigarsi della Societa' ospitante che si e' immediatamente attivata facendo intervenire un tecnico;
· sentito per le vie brevi l'arbitro, il quale ha comunicato che durante l'arco della gara non e' stato notato alcun fenomeno temporalesco (tuoni, fulmini, ecc.) che avrebbe potuto causare danni all'impianto di illuminazione;
· valutato, quindi, che il guasto al citato impianto di illuminazione non puo' che essere ascrivibile a carenze tecniche e di gestione per cui, come noto, responsabile deve ritenersi chi, a qualsivoglia titolo, utilizza l'impianto sportivo;
· viste le "Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco" annesse alla Regola 1 del giuoco del Calcio, punto 3, in base al quale le Societa' ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco;
· visto l'art. 12, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
Delibera a carico della Soc. Clark la punizione sportiva della perdita della gara CLARK-GRADO, valevole per il Campionato di Serie "C" di Calcio a 5, per 0-2.