COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. BEARZI AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P.UDINE IN ORDINE ALLA GARA BEARZI-CISERIIS DEL 03.11.2002 (in C.U. C.P.UDINE n° 11 del 12.11.2002).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. BEARZI AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P.UDINE IN ORDINE ALLA GARA BEARZI-CISERIIS DEL 03.11.2002 (in C.U. C.P.UDINE n° 11 del 12.11.2002). LA COMMISSIONE, · Visti gli atti ufficiali relativi alla gara U.S. BEARZI – G.S.R. CISERIIS I.E.S. del 03.11.2002, valida per il campionato di TERZA CATEGORIA Girone C ed il provvedimento pubblicato sul C.U. C.P. UDINE n°11 del 12.11.2002 con cui il G.S. provvedeva, tra l’altro, come segue: 1) squalifica dell’allenatore della Società BEARZI, sig. CIANI Claudio fino al 26.03.2003; 2) punizione sportiva della perdita della gara alla Società BEARZI con il risultato acquisito sul campo di 0-3; 3) penalizzazione di un punto in classifica alla Società BEARZI; 4) ammenda di €uro 400/00 alla Società BEARZI; 5) squalifica del calciatore ZULIANI Marco per quattro giornate; · Letto il reclamo della Società, ritualmente inviato in copia alla società G.S.R. CISERIIS I.E.S., con cui la stessa chiede la ripetizione della gara sminuendo la portata dei fatti e, in particolare, evidenziando come: 1) l’allenatore CIANI ha colpito l’arbitro senza violenza, con una sola spallata, alla quale non sono seguiti altri atteggiamenti violenti o intimidatori; 2) non ricorrevano estremi oggettivi di pericolo per considerare terminata la gara a nove minuti dalla fine, con il risultato sostanzialmente già acquisito; 3-4) non ci sono state ulteriori intemperanze e l’arbitro, così come gli altri tesserati, non ha corso alcun pericolo; 5) il calciatore ZULIANI è stato provocato e comunque è eccessiva la sanzione di quattro giornate di squalifica. · Sentito il rappresentante della reclamante nel corso della riunione del 05.12.02, il quale ha avuto ampio modo di illustrare a questa C.D. la propria tesi difensiva; · Sentito il rappresentante del G.S.R. CISERIIS I.E.S., il quale ha contestato la fondatezza della domanda tesa a ripetere la gara, ma ha dichiarato di non avere motivo di contestare la fondatezza delle altre richieste dell’U.S. BEARZI. - Ritenuto: 1. l’allenatore CIANI, espulso al 20’ del secondo tempo per proteste e frase blasfema, usciva dal terreno di gioco; dopo circa un quarto d’ora, al 36’, senza averne titolo, rientrava nel campo approfittando di un momento di gioco fermo. Si avvicinava minacciosamente all’arbitro urlandogli ingiurie e gli dava una spallata violenta nel petto, procurandogli un senso di dolore accompagnato da nausea. Poi usciva nuovamente dal campo. Il fatto è incontestabile e viene acquisito al procedimento ai sensi dell’art. 31 a1) C.G.S. secondo il quale i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. A nulla vale, quindi, la diversa ed incompatibile ricostruzione della ricorrente, secondo la quale non ci sarebbe stata violenza nella spallata né volontarietà nel sig. CIANI di fare del male. Viene in rilievo, invece, perché trova riscontro negli atti ufficiali, l’affermazione della ricorrente secondo la quale il fatto della spallata è rimasto episodio a sè, non trasceso in successive manifestazioni violente o intimidatorie da parte dell’allenatore: peraltro, di questo ne ha senz’altro tenuto conto il G.S. che, diversamente, avrebbe dovuto aggravare sensibilmente la sanzione a carico del sig. CIANI. 2) il fatto (violento e inaspettato) della spallata sul petto va letto nel contesto di una gara che sostanzialmente aveva ancora poco da dire in termini temporali e di risultato, ma che tanto aveva già detto in termini di intolleranza e di agonismo fisico più che sportivo. Possiamo intendere la condizione psico-fisica in cui si poteva trovare l’arbitro nel frangente, che dopo aver espulso l’allenatore per proteste, dopo aver espulso due calciatori per violenze reciproche, dopo averne ammoniti altri cinque, tutti per gioco falloso, si è trovato improvvisamente vicino l’allenatore già espulso, e quindi estraneo al contesto di gioco, il quale –ingiuriandolo- lo ha colpito con una violenta spallata sul petto. Nel caso di specie, quindi, si è certamente verificato un fatto che ha impedito il regolare svolgimento della gara, a far tempo dal 36° del secondo tempo e correttamente l’arbitro ha ritenuto di non poter serenamente portare a termine quella gara che era evidentemente uscita dai binari propri di una competizione sportiva ed era già degenerata. Si consideri, poi, che la presenza sul campo dell’allenatore, già espulso e portatosi sugli spalti, è evidente sintomo dell’oggettiva ed evidente mancanza delle condizioni di sicurezza per una regolare prosecuzione dell’incontro. La facilità con la quale il sig. CIANI ha potuto entrare in campo, inveire, colpire, uscire nuovamente del tutto indisturbato, nell’ambito del clima che si era generato, rendeva concreto e reale il pericolo di nuovi ed ulteriori atti aggressivi in danno di calciatori e dello stesso direttore di gara. Conclusivamente sul punto si deve, quindi, rilevare che l’Arbitro correttamente ha valutato la situazione, ritenendola –nel suo complesso– incompatibile con la regolare prosecuzione della gara. In applicazione, quindi, dell’art. 12, comma 1 prima parte C.G.S., è corretta l’inflizione all’U.S. BEARZI della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 già maturato sul campo, in quanto più favorevole alla squadra ospitata rispetto al risultato di 0-2 indicato dalla norma. 3) Diverso è il discorso per la penalizzazione di un punto in classifica. Invero, la C.D. non rileva che la gravità del fatto sia tale da comportare tale sanzione aggiuntiva. 4) Al contrario, corretta è l’applicazione della sanzione pecuniaria, richiamata dallo stesso art. 12 comma 1 C.G.S. quale sanzione accessoria alla perdita della gara. Ad attenuare la misura della sanzione, rispetto a quella disposta dal G.S., vale la dichiarazione dell’arbitro medesimo che ha dichiarato di non aver subito conseguenze particolari dal colpo subito, così come vale la documentata collaborazione prestata dalla Società per evitare strascichi e per permettere all’arbitro di abbandonare il campo in tranquillità. 5) il calciatore ZULIANI Marco, invece, è stato espulso perché, a giuoco in svolgimento, colpiva con un calcio alle gambe un avversario non in possesso del pallone. Dopo l’espulsione, entrambi i calciatori continuavano a insultarsi reciprocamente anche mentre stavano uscendo dal campo. Giunti in prossimità del cancello entrambi riprendevano le vie di fatto costringendo altri compagni a separarli di forza. In tale situazione non emerge alcun elemento che possa consigliare una sanzione inferiore, così come non emerge che ci sia stato un provocatore. P.Q.M. La C.D. 1. conferma la squalifica dell’allenatore sig. CIANI Claudio fino al 26.03.2003; 2. conferma la punizione sportiva della perdita della gara alla Società BEARZI con il risultato acquisito sul campo di 0-3; 3. revoca la penalizzazione di un punto in classifica alla Società BEARZI; 4. riduce l’ammenda alla Società BEARZI a €uro 250/00; 5. conferma la squalifica del calciatore ZULIANI Marco per quattro giornate; e dispone la restituzione della tassa versata.
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