COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 18.12.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.P.MORSANO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE PIZZOLITTO GIANNI FINO AL 19.01.2003.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 18.12.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.P.MORSANO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE PIZZOLITTO GIANNI FINO AL 19.01.2003.
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara MORSANO – FLAIBANO del 17.11.2002, valevole per il campionato di Prima Categoria – girone A;
· Visto il C.U. n. 16 del Comitato Regionale, pubblicato in data 20.11.2002, dal quale si rileva che il calciatore PIZZOLITTO Gianni (Morsano al Tagliamento), "dopo la fine della gara, scagliava, con forza, con la mano, da una distanza di circa tre metri, il pallone verso le gambe dell’arbitro, colpendolo ai piedi; nessuna conseguenza derivava al direttore di gara da tale fatto";
· Letto il ricorso della società e sentito, in sede di giudizio, il Presidente che ne aveva fatto specifica richiesta; ascoltata in particolare la tesi difensiva della reclamante che descrive l’accaduto nel modo seguente: "il calciatore stava effettuando una rimessa laterale; in quel momento l’arbitro fischiava la fine dell’incontro; il calciatore – per stizza – avendo già il pallone fra le mani al di sopra della testa, lo gettava verso terra; casualmente raggiungeva di rimbalzo il direttore di gara, senza alcuna volontà di colpirlo, soprattutto perché non c’era assolutamente alcun motivo;
· Rilevato che anche dalla descrizione dell’arbitro, non si ravvisa con assoluta certezza che il gesto sia stato volutamente irriguardoso nei suoi confronti; ad avvalorare ulteriormente la tesi della società, non vi è stata nessun’altra manifestazione ostile da parte del calciatore, che, al contrario, prima di abbandonare il terreno di gioco (a detta della società), stringeva la mano all’arbitro;
· Valutato che alla luce degli avvenimenti può essere senz’altro rivista la sanzione comminata;
P.Q.M.
· Accoglie parzialmente il ricorso dell’A.P. Morsano, riducendo la squalifica del giocatore PIZZOLITTO Gianni a tutto il 19.12.2002 e dispone per la restituzione della tassa reclamo.