COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.P.A.L. CORDOVADO IN MERITO PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL G.S.R. CON C.U. N. 20 DEL 18 DICEMBRE 2002.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.P.A.L. CORDOVADO IN MERITO PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL G.S.R. CON C.U. N. 20 DEL 18 DICEMBRE 2002. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara SPAL CORDOVADO – PALMANOVA del 15.12.2002, valida per il Campionato di Eccellenza – girone A; · Visti i provvedimenti disciplinari adottati dal G.S.R. e pubblicato sul C.U. n.20 del 18.12.2202 e precisamente: o Ammenda € 129: S.P.A.L. CORDOVADO – per ingiurie profferite dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale dopo la fine della gara; perché una persona, che si era qualificata come dirigente della Società S.P.A.L. Cordovado, ma che non era stata ammessa nel recinto di gioco e quindi non identificata, spintonava leggermente un assistente dell’arbitro profferendo ingiurie e bestemmie; o Squalifica per tre gare effettive: CASSIN Sante (Spal Cordovado) – perché, dopo essere stato espulso dall’arbitro a seguito di doppia ammonizione, profferiva ingiurie nei confronti di quest’ultimo; perché, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, nel passare accanto ad un assistente dell’arbitro, profferiva ulteriori frasi ingiuriose verso la terna arbitrale; o Squalifica per tre gare effettive: BERTOIA Denis (Spal Cordovado) – perché, dopo la fine della gara, si avvicinava all’arbitro e profferiva ingiurie nei suoi confronti; perché, in tale circostanza, continuava ad avvicinarsi al direttore di gara nel tentativo di spingerlo o di colpirlo, ma veniva bloccato da due dirigenti (sanzione aggravata in quanto capitano della propria squadra – Art. 73 N.O.I.F.); o Squalifica per tre gare effettive: DERVISHI Fatjon (Spal Cordovado) – per insulti profferiti nei confronti dell’arbitro dopo la fine della gara; perché, dopo aver insultato in tale circostanza anche un assistente dell’arbitro che gli chiedeva di mostrare il numero di maglia, spingeva quest’ultimo con atteggiamento minaccioso; · Letto il ricorso della Società, con il quale chiede una rivalutazione degli accadimenti e una congrua riduzione dell’ammenda e delle squalifiche; · Sentito il Presidente della Società, che con un garbato intervento ha ribadito e sottolineato lo stato d’animo dei calciatori, dirigenti e sostenitori, causato dalla non brillante posizione in classifica della squadra, determinato anche da circostanze avverse verificatesi, in special modo, nelle ultime gare disputate; · Valutato che pur comprendendo lo "sfogo" dell’appassionato presidente, il giudizio degli Organi di Disciplina Sportiva deve basarsi soprattutto sulle risultanze degli atti ufficiali che – ricordiamo ancora – devono considerarsi sempre prova privilegiata, rispetto alle argomentazioni difensive della Società; · Considerato che, pur con tutta la benevolenza possibile, i provvedimenti assunti appaiono tutti congrui e non si prestano ad una revisione neppure parziale; P.Q.M. Respinge il ricorso presentato e ordina l’incameramento della tassa reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it