COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 05.03.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 23/02/2003 UNION NOGAREDO FAUGNACCO – COLLOREDO DI M.A.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 05.03.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 23/02/2003 UNION NOGAREDO FAUGNACCO - COLLOREDO DI M.A. Il G.S.R., · a seguito delle decisioni adottate in data 25 febbraio 2003 in relazione al preannuncio di reclamo fatto pervenire dall'A.C. Colloredo di M.A. con fax del 23.02.2003; · esaminato il reclamo, presentato nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, dalla Societa' suindicata con raccomandata spedita il 28.02.2003, reclamo nel quale la Societa' stessa ha posto all'attenzione che l'arbitro aveva fatto togliere, a partita iniziata, al proprio giocatore n. 3, Cristian LIZZI, degli occhiali da vista specifici per la pratica del gioco del calcio, caratterizzati dalla montatura in gomma e dalle lenti in plastica, manifestando la convinzione che tale decisione "avesse oggettivamente falsato l'esito della gara"; · rilevato dal supplemento al rapporto arbitrale, costituente fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, che: · l'arbitro durante i primi minuti di gioco, si accorgeva che il citato giocatore indossava un paio di occhiali di materiale plastico e che, a gioco fermo, lo invitava a toglierseli in quanto reputava tali occhiali pericolosi per l'incolumita' del Lizzi stesso e per quella degli altri giocatori; · il giocatore Cristian Lizzi, dopo aver chiesto spiegazioni, ottemperava all'invito dell'arbitro, lasciando gli occhiali in panchina e continuando a giocare per tutta la gara senza di essi; · prima dell'inizio della partita non veniva chiesto dalla Soc. Colloredo M.A. alcun permesso all'arbitro di consentire al Lizzi di giocare con gli occhiali ne' veniva presentato dalla ricorrente alcun documento che ne autorizzasse l'utilizzo; · visto l'art. 64/1 delle N.O.I.F., con il quale e' sancito che durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali"; · viste le facolta' attribuite al direttore di gara dalla Regola 4 del Giuoco del Calcio e dalle decisioni I.F.A.B. e considerato che nella circostanza l'arbitro ha considerato gli occhiali sopradescritti pericolosi per l'incolumita' del giocatore stesso e degli altri partecipanti al citato incontro, motivo per il quale il Lizzi e' stato invitato a toglierseli; P.Q.M. respinge il reclamo presentato dalla Società Colloredo di M.A., omologa il risultato di 2-1 conseguito dalle due squadre sul campo e dispone per l'incameramento della relativa tassa.
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