COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 18/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL ACLCIATORE GUIDA MARIO, DELIBERA DEL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 14 DEL 3.10.2002 (Gara: NUOVA MONTELLO – ANZIOLAVINIO – Camp. di Eccellenza del 29.9.2002)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 18/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL ACLCIATORE GUIDA MARIO, DELIBERA DEL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 14 DEL 3.10.2002 (Gara: NUOVA MONTELLO – ANZIOLAVINIO – Camp. di Eccellenza del 29.9.2002) · La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; · rilevato preliminarmente che il calciatore in questione risulta espulso dal campo per doppia ammonizione e, quindi, nella commisurazione della pena inflitta, va tenuto conto che una giornata di gara deve essere attribuita alla sanzione automatica dell’espulsione subita; · ritenuto peraltro che le espressioni attribuite direttamente al calciatore debbono essere considerate irriguardose, mentre il contestato comportamento minaccioso non è puntualmente descritto nel referto di gara e, conseguentemente, no può essere sanzionato, rimanendo confinato più a livello di sensazione del direttore di gara, che testualmente riporta “ …. contro la mia persona con fare minaccioso” che di effettiva azione direttamente riferibile all’incolpato; · ritenuto conseguentemente che la sanzione può essere ridimensionata nei limiti del dispositivo in considerazione del comportamento effettivamente tenuto dal calciatore; DELIBERA · di ridurre la squalifica del calciatore GUIDA MARIO (Anziolavinio) da 3 a 2 giornate effettive di gara. · La tassa reclamo va restituita.
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