COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 31/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. A.C.O. S.FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA PER 4 GARE DEL CALCIATORE RANIERI FABIO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON COM. UFF. N. 18 DEL 17.10.2002 (Gara ACO S. FILIPPO NERI – LADISPOLI del 13.10.2002 – Camp. di Eccellenza )

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 31/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. A.C.O. S.FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA PER 4 GARE DEL CALCIATORE RANIERI FABIO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON COM. UFF. N. 18 DEL 17.10.2002 (Gara ACO S. FILIPPO NERI – LADISPOLI del 13.10.2002 – Camp. di Eccellenza ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe e stralciata la posizione relativa alla sanzione comminata alla Società; ritenuta l’urgenza di provvedere in merito alla squalifica del calciatore RANIERI; sentita la Società ed il Direttore di gara in sede di audizione diretta; ritenuto che dalla dinamica descritta dal Direttore di gara, pur rilevata la gravità del fallo compiuto dal calciatore RANIERI in azione di giuoco, lo stesso possa essere sanzionato più adeguatamente, come da dispositivo, alla luce di talune considerazioni della reclamante DELIBERA · di ridurre la squalifica del calciatore RANIERI FABIO (Aco S. Filippo Neri) da 4 a 2 giornate di gara. · La tassa reclamo va restituita.
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