COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 31/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. TORBELLAMONACA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, PUBBLICATE SUL COM. UFF. 14 DEL 3-10-2002 IN MERITO ALLA MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA GARA PRIVERNO – TORBELLAMONACA DEL 15-9-2002, CAMPIONATO D’ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 31/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL'A.S. TORBELLAMONACA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, PUBBLICATE SUL COM. UFF. 14 DEL 3-10-2002 IN MERITO ALLA MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA GARA PRIVERNO - TORBELLAMONACA DEL 15-9-2002, CAMPIONATO D'ECCELLENZA. Con la decisione impugnata il competente Giudice Sportivo, adito in prime cure dalla reclamante, respingeva il reclamo proposto e tendente a far dichiarare la sussistenza della causa di forza maggiore per la mancata effettuazione della gara in epigrafe, non disputata per mancata presentazione della A.S. Torbellamonaca. Il Giudicante, nel motivare la sua decisione, assumeva che, in buona sostanza, la reclamante non aveva documentato la effettiva impossibilità di raggiungere il campo di gioco, in quanto, pur ammettendo che, a causa di un incidente mortale avvenuto sull'autostrada nei pressi di Anagni, il pullman della squadra del Torbellamonca, fosse riuscito a giungere al casello di Frosinone alle ore 16,12, come da attestazione in atti rilasciata dal punto verde Viacard del casello, vi era ancora del tempo per raggiungere Priverno entro il tempo di attesa fissato in 45 minuti dopo le ore 16,00, orario ufficiale della gara. Inoltre il Giudice rilevava una carenza probatoria nei documenti forniti dalla reclamante, sia perché non provenienti da un'autorità, sia perché vi era discordanza tra il documento inviato via fax al Comitato Regionale Lazio nell'immediatezza del fatto che recava la sola dicitura, "che il blocco autostradale si è verificato dalle ore 13,45 alle ore 15,42" e quello poi allegato al reclamo nel quale sembra aggiunta successivamente, a cura della reclamante, la scritta "l'uscita dal casello di Frosinone si è verificata alle ore 16,12". Conseguentemente oltre all'irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara, il Giudice infliggeva anche le pene accessorie, ammenda e penalizzazione di un punto in classifica, conseguenti alla dichiarazione di rinuncia. Con il reclamo in questione l'A.S. Torbellamonaca tende, invece, a dimostrare l'irragionevolezza della decisione impugnata ed ad integrare la documentazione già proposta in primo grado, allegando all'uopo nuova e più circostanziata dichiarazione proveniente sempre dell'addetto Viacard di Frosinone. Allega la reclamante che, stante l'orario accertato al casello di Frosinone, mai e poi mai il Pullman della squadra avrebbe mai potuto raggiungere in tempo Priverno, considerando che agli atleti sarebbe stato necessario un tempo adeguato per cambiarsi ed effettuare un minimo riscaldamento, considerando che la norma prescrive che al termine del tempo d'attesa, ore 16,45, la squadra avrebbe dovuto essere pronta in campo, a riconoscimento già effettuato. In sede di audizione diretta innanzi alla Commissione, ritualmente richiesta, la società ha inoltre aggiunto la circostanza che, a seguito delle raccapriccianti scene a cui i calciatori avevano assistito, con la rimozione di alcune salme sfigurate e mutilate delle vittime del sinistro stradale che aveva causato il blocco autostradale, molti di essi avevano subito un profondo turbamento tanto da non essere in condizione di disputare la gara. La Commissione, pur ritenendo senz'altro meritevoli di considerazione alcune delle giustificazioni presentate dalla reclamante, ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Invero, proprio per il principio di certezza e regolarità dei campionati, la Giurisprudenza sportiva, con maturato e consolidato orientamento, ha ritenuto che la sussistenza delle causa di forza maggiore debba essere adeguatamente documentata e che l'impossibilità di disputare la gara sia effettivamente tale. In buona sostanza, la società deve mettere in atto tutti gli accorgimenti ed i tentativi per giungere sul campo in tempo utile, senza mettere naturalmente a repentaglio l'incolumità degli atleti, e che la causa di forza maggiore e gli eventuali tentativi messi in atto per aggirarla siano adeguatamente documentati. Nella specie la società ha allegato documentazioni carenti, soprattutto nel reclamo di primo grado, solo successivamente integrate. Né vale a giustificare tale carenza la effettiva gravità, sicuramente indiscussa, degli avvenimenti, che impedivano sul momento l'acquisizione di dichiarazioni dalla Polstrada, in ben altre faccende ed emergenze impegnata, poiché sin dal giorno seguente si poteva acquisire una dichiarazione dai competenti uffici sulle modalità e tempi di chiusura della autostrada. Così come sarebbe bastata l'esibizione della ricevuta di pagamento del casello autostradale per documentare in maniera indiscussa il tempo di uscita dall'autostrada, sia che si fosse usato il sistema del pagamento in contanti che consente il rilascio della ricevuta a vista, sia che si fosse usato il sistema Viacard, con richiesta della ricevuta automatica, od ancora il telepass, la cui documentazione può essere acquisita a domanda. Comunque, l'integrazione della documentazione effettuata in secondo grado, sulla cui ammissibilità si nutrono forti dubbi interpretativi, potrebbe sanare tale carenza, ma tale accertamento non basta ad integrare la sussistenza della causa di forza maggiore. Dando per accertato che il veicolo del Torbellamonaca sia uscito a Frosinone alle ore 16,12, non si può dire con altrettanta sicurezza a che ora la squadra sarebbe arrivata a Priverno. Sul punto non valgono le esercitazioni teoriche sulla distanza tra il casello autostradale e l'impianto sportivo, né quelle sulla viabilità, è certo che i tempi erano stretti, magari strettissimi ma sicuramente non impossibili. Il Torbellamonaca aveva il dovere di recarsi sul campo, e, qui giunta, se si era ancora in tempo poteva disputare la gara, se il tempo utile fosse trascorso, invece, doveva far accertare l'arrivo fuori tempo massimo, o dall'Arbitro ancora presente sul campo, o dai Carabinieri competenti per territorio. Giova ricordare che talune operazioni, come la compilazione della distinta di gara, potevano essere effettuate, in itinere, sul pullman. Il Torbellamonaca non ha quindi messo in atto tutti gli accorgimenti per disputare la gara e, quindi, non può sfuggire alla sanzione, sicuramente molto grave ma ampiamente giustificata dalla gravità della violazione, prevista per chi rinuncia ad una gara. Né può la Commissione discostarsi del Giudizio di primo grado, nemmeno nell'applicazione o quantomeno nella misura delle pene accessorie previste, essendo l'irrogazione delle pene accessorie, conseguente automaticamente all'accertamento della violazione, senza alcuna possibilità per il Giudice di eliminare o graduare le sanzioni. Infine deve essere dichiarato inammissibile la prospettazione del nuovo motivo presentato in sede di audizione diretta dalla reclamante, relativo all'incapacità sopravvenuta per alcuni calciatori di disputare la gara a cagione del metus conseguente alla visione delle immagini dell'incidente e delle sue conseguenze. Le norme, infatti, non prevedono tale facoltà per la reclamante e, peraltro, si deve osservare che la prospettazione è indimostrata e comunque non coerente con tutte le considerazioni sopra riportate sulla documentazione delle causa di forza maggiore. Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA - DI RESPINGERE IL RECLAMO CONFERMANDO INTEGRALMENTE LA DECISIONE IMPUGNATA. La tassa reclamo va incamerata.
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