COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 03/11/2002 SEZZE LATINA – CECCHINA AL.PA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 03/11/2002 SEZZE LATINA - CECCHINA AL.PA. La F.C. SEZZE LATINA, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarita' di svolgimento del la gara indicata in oggetto. Evidenzia la F.C. SEZZE LATINA nel proprio reclamo che, durante l'incontro, la squadra avversaria sostituiva il calciatore n. 6, con altro atleta che indossava la maglia n. 14, mentre in distinta a tale numero di maglia non risultava indicato alcun nominativo di calciatore. Per tale motivo sostiene la illegittima partecipazione all'incontro d i cui trattasi del predetto calciatore (n. 14), sconosciuto alla reclamante, perche' non riportato nell'elenco dei calciatori della Societa' CECCHINA presentato all'inizio gara all'arbitro. Chiede quindi l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 5 del C.G.S. Dai documenti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante, risulta una annotazione posta in calce del referto, in cui l'arbitro precisa " al 15' del secondo tempo la Societa' CHECCHINA AL.PA. effettuava la sostituzione del calciatore n. 6 ALONZI Gianluca, con il calciatore n. 14 RICCHIUTI Flavio, che all'atto dell'appello indossava la maglia n. 15". Precisa pero' il direttore di gara nel proprio rapporto che,pur non avendo notato lo scambio di maglia del calciatore RICCHIUTI, ha comunque avuto la certezza di averlo identificato regolarmente con la maglia n. 15, prima dell'inizio dell'incontro. Non si ravvisa quindi, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva , nella fattispecie, una irregolare utilizzazione del calciatore RICCHIUTI, in quanto l'arbitro ha potuto appurare l'identita' del suddetto calciatore, pur avendo lo stesso indossato un numero di maglia diverso da quello indicato inizialmente in distinta. In conclusione, pur riconoscendo una responsabilita' del dirigente della Societa' CECCHINA nell'episodio in argomento, si ritiene, alla luce di tutto sopra quanto esposto, che non siano assumibili le doglianze avanzate dalla F.C. SEZZE LATINA e che pertanto la gara stessa puo' considerarsi regolare nel suo svolgimento e conclusione. Visto l'art. 12 del C.G.S. SI DECIDE a) di respingere il reclamo di cui trattasi con l'incameramento della relativa tassa e di confermare quindi il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SEZZE LATINA/CECCHINA AL.PA. 1-3 b) di inibire il dirigente della Soc. CECCHINA AL.PA. CASANI Giuliano fino al 10/12/2002; c) di comminare alla Societa' CECCHINA AL.PA. l'ammenda di E. 100
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