COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S PONTESTORTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21-11-2002. GARA PONTESTORTO – CANTALICE DEL 17-11-2002 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL’A.S PONTESTORTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21-11-2002. GARA PONTESTORTO – CANTALICE DEL 17-11-2002 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA.
La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe;
· udito l’Arbitro e la società reclamante in sede di audizione diretta innanzi alla Commissione ;
· ritenuto che il gravame della reclamante tende sostanzialmente a sminuire la responsabilità di alcuni tesserati, pur non negando che l’Arbitro sia stato colpito da alcuni tesserati;
· ritenuto per contro che il Direttore di Gara ha confermato il suo rapporto in ogni punto, precisando altresì che particolarmente reiterata, istigante ed aggressiva, seppur solo verbalmente era stata la condotta del massaggiatore Sig. Iannarilli Gianfranco;
· osservato che i fatti si connotano per la loro eccezionale gravità in quanto il Direttore di Gara è stato più volte colpito con calci e pugni da diversi tesserati e con più azioni, ed il pubblico presente si è reso protagonista di diversi episodi di lancio di oggetti in campo tra cui una bottiglia, nonché di una invasione di campo di un sostenitore che brandiva minacciosamente una bottiglia;
· ritenuto altresì che alcuni gravissimi episodi di violenza non possono essere sanzionati in quanto non è stato identificato l’autore del fatto ed il capitano della squadra Sig. Guido Gentile è già incorso nella squalifica per il periodo massimo previsto dalle norme e, quindi, non può essere ulteriormente sanzionato quale responsabile dei gesti commessi da tesserati non identificati;
· ritenute quindi le sanzioni irrogate alla società ed ai tesserati Gaggiano, Lorizio, Timore ed Ilari assolutamente congrue e rispondenti alle incolpazioni;
· ritenuto infine che la sanzione riferita al calciatore Guido Gentile, capitano della squadra, che nelle circostanze indicate nel referto ha sferrato un forte calcio all’altezza dell’orecchio all’Arbitro già a terra, a causa di altri gesti di violenza, è incongrua per difetto in quanto la particolare violenza del gesto e la potenziale capacità dello stesso di produrre anche esiti letali rendono, a parere della Commissione, incompatibile la permanenza dello stesso nei ranghi federali ed in tal senso va proposta alla Presidenza Federale conforme decisione anche in considerazione del ruolo di responsabilità ricoperto ; così come incongrua per difetto la inibizione comminata al massaggiatore Sig. Iannarilli Gianfranco che ha istigato i propri tesserati a colpire l’Arbitro e lo ha minacciato più volte quando lo stesso, dolorante attendeva per svariati minuti sul campo di gioco l’arrivo dell’ambulanza e delle Forze dell’Ordine;
· tutto ciò premesso
DELIBERA
In parziale riforma della decisione impugnata di confermare la squalifica del calciatore Gentile Guido fino al 20-11-2007 proponendo, però, alla Presidenza Federale di inibirlo dalla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. e di inibire il massaggiatore Iannarilli Gianfranco sino al 30-6-2003 anziché al 31-3-2003.
Conferma tutte le altre decisioni impugnate respingendo il reclamo.
La tassa reclamo va incamerata.
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