COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. ROMAN AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 28-11-2002. GARA SCALAMBRA SERRONE – ROMAN DEL 10-11-2002 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. ROMAN AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 28-11-2002. GARA SCALAMBRA SERRONE – ROMAN DEL 10-11-2002 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e visto il reclamo in epigrafe; - osservato preliminarmente che il Giudice di primo grado ha disposto la ripetizione della gara sopra riportata per avere l’Arbitro consentito la partecipazione alla gara ad un calciatore non munito di regolare documento di identificazione ma esclusivamente di una autodichiarazione attestante l’identità personale; - ritenuto che la reclamante sostanzialmente eccepisce che la irregolarità di svolgimento della gara non andrebbe attribuita, come affermato dal primo Giudice, ad un errore attribuibile al Direttore di Gara, ma ad una irregolarità commessa dalla società Scalambra Serrone che dovrebbe risponderne con la conseguente irrogazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; - ritenuto per contro che il regolamento attribuisce esclusivamente all’Arbitro il controllo sulla regolarità dei documenti di identificazione esibiti dalle squadre a corredo delle distinte di gara e sempre lo stesso Direttore di Gara ha il potere - dovere di inibire la partecipazione ai calciatori non muniti di un documento di identificazione considerato valido a tali fini; - osservato pertanto che la irregolarità dello svolgimento della gara va attribuita esclusivamente ad una errata valutazione dell’Arbitro e ci si trova in uno di quei casi, previsti dall’articolo 12 comma 4 del CGS, nei quali va disposta la ripetizione della gara; DELIBERA DI RESPINGERE IL RECLAMO CONFERMANDO LA DECISIONE IMPUGNATA, DISPONENDO LA RIPETIZIONE DELLA GARA. LA TASSA RECLAMO VA INCAMERATA
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