COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 34 DEL 12.12.2002 (Gara: LA RUSTICA – CALCIO SUBIACO dell’8.12.2002 – Camp. di I Cat.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 34 DEL 12.12.2002 (Gara: LA RUSTICA – CALCIO SUBIACO dell’8.12.2002 – Camp. di I Cat.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, pur di indubbia gravità non abbiano superato la soglia dell’accesa protesta unita ad un comportamento scurrile ed offensivo purtroppo usuale nei campi di gioco; § osservato che talune osservazioni avanzate dalla reclamante sono pertinenti e valgono a meglio inquadrare la vicenda nella sua effettiva consistenza; DELIBERA § di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione da Euro 500 a 300 di ammenda. § La tassa reclamo va restituita.
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