COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 16/1/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 12/01/2003 – DON LUCA 3P. PANTANACCIO – 24MILA BACI SS.PIETRO P

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 16/1/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 12/01/2003 - DON LUCA 3P. PANTANACCIO - 24MILA BACI SS.PIETRO P Visti gli atti ufficiali, rilevato che: al 42 del primo tempo veniva espulso, per infrazione regolamentare, il calciatore TROIANO VINCENZO della S OC. 24MILA BACI SS.PIETRO P; al 34 del secondo tempo calciatori PRETTO DAVID della SOC. 24MILA BACI SS.PIETRO P. e NOVIELLO DANIELE della SOC. DON LUCA 3P.PANTANACCIO si colpivano reciprocamente con un calcio cadendo in terra; nel mentre il direttore di gara attendeva che i predetti calciatori si rialzassero da terra per notificare loro il provvedimento disciplinare di espulsione, il calciatore PERIN ANDREA della SOC. DON LUCA 3P PANTANACCIO colpiva un avversario con una manata all’altezza della gola; in seguito all'ovvio provvedimento di espulsione, prima di abbandonare il terreno di gioco, lo stesso calciatore colpiva con uno schiaffo al volto il dirigente della squadra avversaria, accendendo, in tal modo, una zuffa tra i calciatori presenti in campo, tra i quali l'arbitro distingueva, per la SOC. DON LUCA 3P.PANTANACCIO : MIGLIORI MARCO, RAPONE MASSIMILIANO, VANNOLI EMANUELE e PAVANI CHRISTIAN e per la Soc. 24MILA BACI SS.PIETRO P.: CIRELLA DAVIDE, BOSONE VINCENZO e BEDIN ROBERTO; in seguito a tali avvenimenti, considerato che per i provvedimenti di espulsione che l'arbitro avrebbe dovuto adottare, le due squadre sarebbero venute a trovarsi con un numero di calciatori insufficienti al prosieguo dell'incontro, ne decideva la fine anticipata. Letto quanto sopra nel referto arbitrale, osservato che l'irregolare conclusione della gara deve ascriversi al comportamento di tesserati di entrambe le Societa'. Visto l'art. 12 del C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere ad entrambe le Societa' la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 b) di squalificare i sottoindicati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata; per la SOC. DON LUCA 3P.PANTANACCIO: PERIN ANDREA per 4 gare effettive, NOVIELLO DANIELE, MIGLIORI MARCO, RAPONE MASSIMILIANO, VANNOLI EMANUELE, PAVANI CHRISTIAN tutti per 1 gara effettiva, per la SOC. 24MILA BACI SS.PIETRO P.; TROIANO VINCENZO, PRETTO DAVID , CIRELLA DAVIDE, BOSONE VINCENZO, BEDIN ROBERTO tutti per una gara effettiva.
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