COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 30/1/2003 – pubbl. su www.crlazio.it SAN CESAREO – COLLE DI FUORI

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 30/1/2003 – pubbl. su www.crlazio.it SAN CESAREO - COLLE DI FUORI L'a A.S. COLLE DI FUORI, dopo avere preannunciato telegraficamente reclamo,ha presentato, nei termini, rituale ricorso in ordine alla regolarita' di svolgimento della gara in epigrafe. Denuncia,la ricorrente, che all'arrivo della squadra veniva negato, inizialmente, ai calciatori l'uso degli spogliatoi, tanto che gli atleti erano costretti ad effettuare le operazioni di riscaldamento nelle campagne limitrofe. Precisa, altresi', l' A.S. COLLE DI FUORI, che all'inizio del secondo tempo, a gioco fermo, un calciatore della squadra di casa sferrava una violenta gomitata ad un calciatore della propria squadra che, successivamente, veniva colpito anche con un pugno facendolo cadere in terra con perdita dei sensi e costringendolo ad uscire dal campo in ambulanza. L'allenatore provvedeva, di conseguenza, alla sua sostituzione. Pone in evidenza, ancora, la reclamante il fatto che diversi sostenitori locali sostavano indebitamente ai bordi del campo ed in tale circostanza aggredivano con calci e pugni i propri calciatori. L'A.S. COLLE DI FUORI ha inviato, sempre nei termini, una integrazione dei motivi di reclamo , precisando che l'arbitro, dopo avere indicato, alzando la mano, cinque minuti di recupero, in effetti ne effettuava sette minuti e trenta secondi ed in tale ulteriore recupero la squadra di casa realizzava la rete della vittoria. Per tutti questi motivi chiede, la reclamante, di adottare i provvedimenti del caso ed, in subordine, la ripetizione dell'incontro. L'arbitro, nel referto originario, non menziona alcuno degli episodi denunciati dalla A.S. COLLE DI FUORI con il reclamo presentato a questo Organo giudicante. Si rileva solo, dagli atti ufficiali , che l'arbitro ha concesso sette minuti e trenta secondi di recupero e che durante tale periodo la squadra di casa ha realizzato la rete della vittoria. A tale riguardo giova rammentare che in ordine alla durata della gara il giudizio dell'arbitro e' insindacabile, a meno che non ammetta esplicitamente il suo errore. Al di la' di tutto questo e' stato comunque sentito a chiarimento l'arbitro, il quale, in un supplemento di rapporto appositamente redatto, ha fornito ulteriori dettagli in ordine allo svolgimento della gara in questione In particolare riferisce il direttore di gara, in merito all'infortunio subito dal calciatore dell' A.S. COLLE DI FUORI, DI CHIO MARCO, che il predetto calciatore veniva sostituito al 26 del s.t. ( e non ad inizio ripresa, come sostenuto dalla reclamante) a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, sfuggito alla sua attenzione, ma riferitogli dai presenti in campo. Il direttore di gara, appena resosi conto dell'accaduto, fermava il gioco e si recava sul luogo dell'incidente per sincerarsi delle condizioni dell'atleta che giaceva in terra dolorante e che dopo le cure del caso era costretto ad abbandonare il terreno di gioco, Precisa sempre, l'arbitro, che mentre lasciava l'impianto sportivo per il ritorno in sede notava l'arrivo di una ambulanza, probabilmente per soccorrere il calciatore infortunato. Questo Organo di Giustizia Sportiva preliminarmente fa notare che la Magistratura Sportiva ha sempre sostenuto che l'arbitro per poter adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili deve accertare " de visu" i fatti accaduti in campo. Dall'esposizione dei fatti sopracitati emerge chiaramente il contrasto tra quanto evidenzia l'A.S. COLLE DI FUORI nel proprio reclamo e quanto riferisce l'arbitro nel proprio referto che, come più volte detto, per espressa disposizione regolamentare e' da considerarsi fonte, privilegiata, di prova, non contestabile da mere affermazioni di parte. Alla luce di quanto sopra detto, non appaiono quindi assumibili le rimostranze avanzate dalla SOC. COLLE DI FUORI, che risultano prive di riscontri obiettivi, rispetto al contenuto del referto arbitrale. Tutto cio' premesso, Visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di respingere il reclamo di cui trattasi e di confermare , quindi, il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : SAN CESAREO - COLLE DI FUORI 2-1 b) di trasmettere gli Atti della gara all'Ufficio Indagini per accertare eventuali responsabilita' di calciatori della SOC. SAN CESAREO in merito all'episodio relativo al calciatore DI CHIO MARCO. La tassa si incamera
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