COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT GARE DEL 26/01/2003 – PRIMA PORTA SAXA RUBRA – BRACCIANO 1910

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT GARE DEL 26/01/2003 - PRIMA PORTA SAXA RUBRA - BRACCIANO 1910 Visti gli atti ufficiali, rilevato che; - al 44' del primo tempo veniva espulso dal direttore di gara il calciatore della squadra di casa MALAVASI Alessio perche' gli rivolgeva ingiurie; - al 14' del secondo tempo l'arbitro allontanava dal campo il massaggiatore della Societa' Prima Porta Saxa Rubra DEL FRANCESI Germano perche' lo offendeva ripetutamente. - al 25' del secondo tempo il calciatore della Societa' Prima Porta Saxa Rubra DI MARCO ANGELO veniva espulso dall'arbitro perche' dalla panchina rivolgeva offese ad un avversario; - al 29' del secondo tempo, mentre il gioco era in svolgimento, il calciatore locale SCILIPODI Vincenzo colpiva ripetutamente con calci e schiaffi un avversario, senza che il predetto calciatore reagisse; - nello stesso tempo altri calciatori della Societa' Prima Porta Saxa Rubra e precisamente GIAGNOLI Alvaro, RISDON Fabrizio, DI BERNARDO Diego tentavano di colpire con schiaffi, pugni e calci calciatori avversari senza reazioni di questi ultimi; - l'arbitro, tenuto conto del calciatore della squadra di casa in precedenza espulso, e considerato che a questo punto se avesse dovuto adottare i relativi provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili, la Societa' Prima Porta Saxa Rubra si sarebbe venuta a trovare in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamtare, decideva di soprassedere a prendere provvedimenti conseguenziali recandosi nel proprio spogliatoio; - notava l'arbitro che in tale frangente il gia' citato calciatore DI MARCO Angelo in precedenza espulso (Societa' Prima Porta Saxa Rubra) rientrava all'interno del recinto di gioco per dare manforte ai suoi compagni di squadra nell'occasione della mischia creatasi in campo; - nello stesso tempo entravano nel terreno di gioco cinque sostenitori locali che colpivano con particolare violenza alcuni calciatori ospiti ‘ - a questo punto l'arbitro, considerando la situazione pericolosa per la propria incolumita' si rifugiava nel proprio spogliatoio fino all'arrivo della Forza Pubblica; Cio’ premesso, considerato che l'irregolare conclusione della gara deve addebitarsi ad esclusivo carico della Societa' Prima Porta Saxa Rubra Visto l'art. 12 comma 1 delle C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere alla Societa' Prima Porta Saxa Rubra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b) di comminare alla Societa' Prima Porta Saxa Rubra l'ammenda di Euro 100,00; c) di inibire il massaggiatore della Societa' Prima Porta Saxa Rubra DEL FRANCESI Germano fino al 10/02/2003; d) di squalificare i sottoelencati calciatori della Societa' Prima Porta Saxa Rubra: per due gare effettive DI MARCO Angelo per una gara effettiva DI BERNARDO Diego, GIAGNOLI Alvaro, MALAVASI Alessio, RISDON fabrizio SCILIPODI Vincenzo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it