COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 09/02/2003 – CINECITTA BETTINI APPIO – AXA CALCIO
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 09/02/2003 - CINECITTA BETTINI APPIO - AXA CALCIO
La Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto nei termini rituale ricorso avverso la sospensione anticipata decretata dall'arbitro dell'incontro indicato in oggetto.
Precisa la ricorrente nel proprio ricorso che la sospensione dell'incontro e' stata causata a seguito dei tafferugli dei calciatori precedentemente espulsi, avvenuti all'ingresso degli spogliatoi.
Sostiene la Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio che il calciatore LEONARDI Marco della squadra ospite, dopo l'espulsione, attendeva l'arrivo negli spogliatoi del calciatore della loro squadra PAPARELLI Andrea e lo assaliva con calci e pugni.
Alla reazione del PAPARELLI, evidenzia la reclamante nel proprio ricorso, i calciatori dell'Axa Calcio abbandonavano il terreno di gioco non per sedare la lite ma per malmenare il calciatore della propria squadra.
I calciatori e i dirigenti locali intervenivano, sempre secondo il parere della Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio, per riportare la calma e convincere gli atleti dell'altra squadra a desistere dal loro comportamento. Il direttore di gara che in tale frangente aveva sospeso temporaneamente l'incontro,si rifiutava di riprenderlo,malgrado il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine.
Per tutti questi motivi chiede la squadra di casa la vittoria a tavolino per 2-0 o in subordine la ripetizione della stessa.
Dagli atti ufficiali in possesso di questo organo giudicante risultano in effetti gli episodi denunciati inizialmente dalla reclamante, precisando pero' l'arbitro nel proprio rapporto che, dopo l'espulsione dei calciatori PAPARELLI ANDREA (Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio) e LEONARDI MARCO (Sociata' AXA), la quasi totalita' dei calciatori di entrambe le squadre presenti sul terreno di gioco accorrevano nella zona provocando in tal modo una zuffa generale che durava circa 5 minuti. Il direttore di gara distingueva tra i calciatori che si colpivano vicendevolmente con calci e pugni per la Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio, PILEGGI Patrizio, RECCHIA Emiliano, FERRARI Cristian MUSILLI Paolo e per la Societa' AXA; LEONARDI Danilo, PALMESI Massimiliano, CIUFFA Valerio e MAINELLA Giuseppe.
A questo punto, precisa l'arbitro, che se avesse dovuto adottare i prvvedimenti disciplinari a carico dei responsabili e, tenuto conto dei calciatori in precedenza espulsi, le due societa' si sarebbero venute a trovare con un numero di calciatori inferiore al numero regolamentare , per cui decideva di soprassedere ad emettere i relativi provvedimenti ed emetteva il triplice fischio di chiusura dell'incontro. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che i motivi della sospensione anticipata della gara sono scaturiti dal comportamento aggressivo tenuto dai calciatori di entrambe le squadre che sono quindi parimenti responsabili della conclusione irregolare dell'incontro. Non sono quindi, alla luce delle considerazioni suesposte, accettabili le lamentele avanzate dalla Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio con il presente ricorso.
Preso altresi' atto dei provvedimenti disciplinari gia' assunti con il Comunicato Ufficiale n. 50 del 13/02/2003
Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S.
SI DECIDE
a) di respingere il reclamo proposto dalla Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio
b) di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2
La tassa reclamo va incamerata.