COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE FANTERA VALENTINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 42 DEL 16.1.2003 (Gara: MAREMMANA – CORCHIANO del 12.1.2003 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE FANTERA VALENTINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 42 DEL 16.1.2003 (Gara: MAREMMANA – CORCHIANO del 12.1.2003 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che, in effetti, il comportamento del FANTERA anche se censurabile, sembra dettato più da una certa delusione e rabbia, per la decisione con la quale era stato annullato il gol del pareggio, per giunta segnato dallo stesso, che dalla volontà ed intenzionalità di recare un danno fisico all’arbitro; § che, forse la foga di ottenere l’attenzione dell’arbitro, circondato da altri suoi compagni, lo ha indotto a rivolgersi allo stesso in maniera non certo corretta ed alquanto irruente, ma non certo con intenzione di usare violenza, tenuto anche conto del frasario usato abbastanza contenuto rispetto ad altre ben note ingiurie solitamente usate; § che sembra sussistano validi motivi per rivalutare la posizione del calciatore FANTERA VALENTINO, adeguando la squalifica alle effettive responsabilità; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore FANTERA VALENTINO dal 31.12.2003 al 31.8.2003. § La tassa reclamo va restituita.
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