COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/2/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CESANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.5.2003 A CARICO DEL CALCIATORE DELL’UOMO LUCA E PER 3 GARE DEL CALCIATORE MASCIOCCHI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 52 DEL 20.2.2003 (Gara: TREVIGNANO – CESANO del 16.2.2003 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/2/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CESANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.5.2003 A CARICO DEL CALCIATORE DELL’UOMO LUCA E PER 3 GARE DEL CALCIATORE MASCIOCCHI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 52 DEL 20.2.2003 (Gara: TREVIGNANO – CESANO del 16.2.2003 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche dei calciatori DELL’UOMO LUCA e MASCIOCCHI SIMONE non possono ritenersi nemmeno parzialmente assumibili; che la squalifica comminata appare appena congrua all’entità dei fatti; DELIBERA § di rigettare il ricorso e per l’effetto confermare la squalifica nei confronti del calciatore DELL’UOMO LUCA fino al 15.5.2003 e del calciatore MASCIOCCHI SIMONE per 3 gare effettive. § La tassa reclamo va incamerata.
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