COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 3/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo LATERA – MAREMMANA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 3/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo LATERA - MAREMMANA Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - al 42' del secondo tempo con le squadre sul punteggio di 1-1, entrava indebitamente in campo il massaggiatore della Societa' Latera D'EGIDIO ASCENZIO il quale colpiva con un pugno allo zigomo un calciatore della squadra avversaria, reo di aver colpito un calciatore della propria squadra; -a questo punto si generava in campo una zuffa generale che, malgrado il fattivo intervento dei dirigenti delle due squadre, non si placava ed a fatica riuscivano ad allontanare il citato massaggiatore della Squadra di casa D'EGIDIO ASCENZIO; - nell'occasione il pubblico locale insultava l'arbitro ed i calciatori ospiti; - il direttore di gara, nella circostanza, riusciva a distinguere i sottoelencati calciatori delle due squadre che si scambiavano tra di loro calci e pugni ed esattamente per la Societa' Latera i calciatori DE GIOVANNI Emanuele - SALIPANTE Nicola - ADAMINI Giuseppe - CATARCIA Mauro - PROCENESI Luciano e per la Societa' Maremmana i calciAtori COYETTE JORGE - MANZONI Andrea - MOLINA Mariano - BARNI Fabio - SELEMAN Asciraf - che per effetto di quanto sopra l'arbitro decretava l'espulsione nei confronti dei sopracitati calciatori e rendendosi conto che tutte e due le squadre si sarebbero venute a trovare con un numero di atleti inferiore al minimo regolamentare decideva di fischiare la fine anticipata dell'incontro. Osservato tutto cio' e considerato che l'incontro non ha avuto regolarita' di svolgimento a causa del comportamento tenuto in campo dai calciatori delle due squadre e che quindi la responsabilita' della mancata conclusione regolamentare della gara deve essere ascritta ad entrambe le societa': La Magistratura Sportiva in casi analoghi ha sempre sostenuto che una volta accertata la verificazione di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto ad essa dato origine ma la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato non già solo nell'averla provocata; Visto l'art. 12 comma 2 del C.G.S.: SI DECIDE a) di infliggere alla Societa' Latera ed alla Societa' Maremmana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 b) di inibire il massaggiatore della Societa' Latera D'EGIDIO ASCENZIO fino al 15/5/2003 c) di comminare alla Societa' Latera l'ammenda di Euro 75 ed alla Societa' Maremmana l'ammenda di E. 50 per non aver riportato sulla distinta di gara il numero di matricola dei calciatori; d) di squalificare per 2 gare effettive i calciatori delle due squadre appresso indicati: SOCIETA' LATERA DE GIOVANNI Emanuele - SALIPANTE Nicola - ADAMINI Giuseppe - CATARCIA Mauro - PROCENESI Luciano SOCIETA' MAREMMANA COYOTTE Jorge - MOLINA Mariano - BARNI Fabio - MANZONI Andrea - SELEMAN Asciraf
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