COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. CHIAIAMARI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 57 DEL 6-3-2003 IN MERITO ALLA GARA LIRENAS PIGNATARO – CHIAIAMARI DEL 23-2-2003 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL G.S. CHIAIAMARI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 57 DEL 6-3-2003 IN MERITO ALLA GARA LIRENAS PIGNATARO – CHIAIAMARI DEL 23-2-2003 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.
Con reclamo inoltrato tempestivamente e nei termini la reclamante ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo, descritta in epigrafe, con la quale veniva respinto il gravame di primo grado inoltrato dalla medesima, con la quale si era chiesta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Lirenas Pignataro.
La reclamante aveva sostenuto nel primo reclamo che la gara non aveva avuto svolgimento regolare per esclusiva colpa della società ospitante in quanto, prima della gara all’atto dell’arrivo al campo di gioco, vi era stata un’aggressione messa in atto da alcuni sostenitori della società, armati di bastoni e catene, nei confronti di un tesserato che era stato costretto al ricovero ospedaliero per le gravi lesioni subite. Aggiungeva che vi era stata lesione della capacità tecnica della squadra e che la prestazione di tutta la compagine era stata fortemente lesionata e condizionata dagli accadimenti.
Il Giudice di prime cure aveva respinto il reclamo, con abbondante e circostanziata motivazione, sostenendo che non era provata la lesione della capacità tecnica della squadra né che vi fosse stato condizionamento della prestazione dei calciatori.
Nel riproporre il ricorso la reclamante sostiene nuovamente tutte le argomentazioni già esposte e sottolinea l’irregolarità della gara per il condizionamento psicologico dei propri tesserati alla luce della aggressione messa in atto all’inizio della gara nonché la diminuzione del potenziale atletico conseguente alla impossibilità di schierare il calciatore aggredito.
Il reclamo è infondato e non può essere accolto. I fatti così come descritti nel rapporto del Commissario di Campo e ribaditi in tutti gli scritti difensivo sono certi e non meritano ulteriore rivisitazione. L’aggressione premeditata e violenta di taluni sostenitori della squadra ospitante è stata adeguatamente sanzionata dal Giudice di primo grado che ha ritenuta, però, non provata la diminuzione del potenziale atletico della squadra del Chiaiamari.
Infatti il calciatore colpito fu uno solo e la società potè usufruire di un numero adeguato di tesserati tanto da non utilizzare nemmeno tutte le sostituzioni a disposizione per propria scelta tecnica. In ogni caso, giova ricordare, l’eventuale compromissione del potenziale atletico non comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della responsabile ma unicamente la sanzione disciplinare della penalizzazione di tanti punti quanti conseguiti sul campo.
Trattandosi di provvedimento disciplinare non si può dar luogo all’emanazione su istanza di parte ma solo previo deliberato d’ufficio, in base alle risultanze degli atti. Sulla turbativa per il regolare svolgimento della gara il Giudice di primo grado ha ampiamente motivato e non giova nemmeno soffermarsi ulteriormente. Tutti gli indicatori tecnico agonistici indicano in maniera univoca che la gara ha avuto regolare svolgimento e conclusione.
Né si può ipotizzare un condizionamento psicologico quando, dalla dinamica degli avvenimenti, si evince piuttosto che la gara è stata combattuta, l’Arbitro ha adottato tutti i provvedimenti in piena serenità e le squadre si sono fronteggiate in modo acceso ma sostanzialmente corretto, con l’unico episodio rilevante dell’espulsione per proteste di un dirigente della squadra di casa.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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