COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MONTECELIO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE RIDOLFI ROMOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: MONTECELIO – AFFILE del 9.2.2003 – Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MONTECELIO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE RIDOLFI ROMOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 27.2.2003
(Gara: MONTECELIO – AFFILE del 9.2.2003 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore RIDOLFI ROMOLO sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi;
che, in effetti la ricostruzione dei fatti da parte della ricorrente può essere anche condivisa, tenuto conto che lo stesso arbitro davanti a questa Commissione ha ammesso che potrebbe essere stato un grumo di pozzolana ad averlo colpito, pozzolana che ricopriva il campo di gioco;
che il gesto del RIDOLFI, anche se comunque da stigmatizzare difficilmente poteva essere diretto contro l’arbitro considerato che era attorniato da altri giocatori;
che un grumo della manciata di terra scagliato dal RIDOLFI contro un suo compagno che nel tentativo di divincolarsi lo aveva fatto cadere a terra, potrebbe avere in effetti colpito l’arbitro, senza comunque alcuna conseguenza;
che, pertanto, è da punire soltanto il gesto in se stesso in quanto è certamente disdicevole che un calciatore lanci una manciata di terra anche se verso un suo compagno di squadra in un gesto di rabbia;
che sussistono buoni motivi per rivalutare la posizione del RIDOLFI adeguando la squalifica delle effettive responsabilità;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore RIDOLFI ROMOLO dal 31.12.2004 al 9.5.2003.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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