COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 delL’11/4/2003 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. FALASCHE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NARDIN MIRKO PER 4 GARE E CAMPANILE ANTONIO, SANDI’ AYMEN, MORINI ALESSANDRO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 27.3.2003 (Gara: PRIMAVALLE – FALASCHE del 23.3.2003 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 delL’11/4/2003 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. FALASCHE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NARDIN MIRKO PER 4 GARE E CAMPANILE ANTONIO, SANDI’ AYMEN, MORINI ALESSANDRO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 27.3.2003 (Gara: PRIMAVALLE – FALASCHE del 23.3.2003 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che la sanzione applicata al calciatore NARDIN MIRKO è del tutto congrua al comportamento manifestato sia all’atto dell’espulsione che successivamente, atteggiamento connotato da ingiurie, minacce ed addirittura un tentativo di colpire l’arbitro non portato a compimento per il pronto intervento di dirigenti e compagni di squadra; § rilevato per contro che il comportamento dei calciatori MORINI, CAMPANILE e SANDI pur riprovevole può essere considerato ingiurioso ed irriguardoso ma, almeno dalle espressioni riferite dal direttore di gara, non può considerarsi concretamente minaccioso e, pertanto, la sanzione può essere ridimensionata come da dispositivo; DELIBERA § di confermare la squalifica per 4 gare del calciatore NARDIN MIRKO e di ridurre da 3 a 2 gare la squalifica dei calciatori CAMPANILE ANTONIO, SANDI AYMEN e MORINI ALESSANDRO. § La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it