COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASILICA SAN LORENZO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SANTOBONI DANIELE, ORLANDI ALESSIO E DEL DIRIGENTE SBARDELLA GIUSEPPE PARTECIPANTI ALLA GARA PRO MARCELLINA – BASILICA SAN LORENZO DEL 23.3.2003 – CAMP. DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASILICA SAN LORENZO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SANTOBONI DANIELE, ORLANDI ALESSIO E DEL DIRIGENTE SBARDELLA GIUSEPPE PARTECIPANTI ALLA GARA PRO MARCELLINA – BASILICA SAN LORENZO DEL 23.3.2003 – CAMP. DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei tesserati in questione, in quanto non tesserati per la Società MARCELLINA; § rilevato che il calciatore SANTOBONI DANIELE risulta tesserato con la POL. MARCELLINA, e non con la PRO MARCELLINA, il calciatore ORLANDI ALESSIO non risulta tesserato con alcuna Società mentre l’assistente di parte SBARDELLA GIUSEPPE risulta regolarmente iscritto nel censimento annuale della Società PRO MARCELLINA DELIBERA § di comminare alla Società PRO MARCELLINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di € 100,00; § di inibire il dirigente accompagnatore GHELARDI GIORGIO fino al 15.5.2003; § di squalificare i calciatori SANTOBONI DANIELE e ORLANDI ALESSIO per una giornata di gara. § La tassa di reclamo va restituita.
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