COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. BASILICA SAN LORENZO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PUCCINELLI SIMONE E DELL’ASSISTENTE ARBITRALE BARBA EMO (ROVIANO). GARA BASILICA S. LORENZO – ROVIANO DEL 30-3-2003 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. BASILICA SAN LORENZO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PUCCINELLI SIMONE E DELL’ASSISTENTE ARBITRALE BARBA EMO (ROVIANO). GARA BASILICA S. LORENZO – ROVIANO DEL 30-3-2003 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. · La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo in epigrafe; · visti gli atti ufficiali; · osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei tesserati indicati in epigrafe in quanto non tesserati per la società Roviano; · rilevato che l’assistente arbitrale di parte Barba Emo risulta regolarmente inserito nel foglio censimento della Polisportiva Roviano per la stagione 2002 – 2003 con la qualifica di consigliere; · rilevato altresì che il calciatore Puccinelli Simone, tesserato il 28-9-2000 con la Pol. Roviano, risulta trasferito, per mero errore materiale di inserimento di dati nel CED della Federazione, alla Nuova Pol. Arsoli con lista di trasferimento 051977 del 2-11-2001, relativa invece al calciatore Maturi Mauro, sempre della Pol. Roviano, effettivamente trasferito con tale atto e poi successivamente risulta svincolato dalla stessa Nuova Pol. Arsoli, evidentemente accortasi dell’errore commesso nell’inserimento del dato; · rilevato infine che il calciatore in questione è stato sempre tesserato dal 28-9-2000 con la POl. Roviano e non ha mai sottoscritto altra richiesta di tesseramento con società diverse né è stato trasferito o svincolato dalla stessa società e, quindi, la posizione dello stesso deve considerarsi perfettamente regolare; DELIBERA · di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo : BASILICA SAN LORENZO – ROVIANO 0 – 0 · di dare mandato al competente Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio di correggere l’errore materiale commesso nell’inserimento dei dati del calciatore PUCCINELLI SIMONE. · La tassa reclamo va incamerata.
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