COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIO SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2003 DEL DIRIGENTE SIG. SARACINO GAETANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 59 DEL 13.3.2003- (Gara: CALCIO SUBIACO – ALESSANDRINO del 9.3.2003 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIO SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2003 DEL DIRIGENTE SIG. SARACINO GAETANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 59 DEL 13.3.2003- (Gara: CALCIO SUBIACO - ALESSANDRINO del 9.3.2003 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso l’inibizione del dirigente SARACINO GAETANO non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili non fornendo alcun elemento utile e probante ai fini di una possibile rivalutazione della posizione dell’interessato; § che, infatti a prescindere dalla considerazione che gli atti ufficiali rivestono carattere di natura privilegiata, il direttore di gara davanti a questa Commissione ha confermato pienamente e puntualmente quanto fatto presente in sede di referto, per quanto concerne il reiterato, violento ed inqualificabile comportamento del dirigente in questione; § che tale comportamento non è stato certamente di esempio per la squadra di cui il SARACINO era l’ufficiale accompagnatore; § che l’inibizione dello stesso comminata è da considerarsi del tutto congrua DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare l’inibizione del dirigente SARACINO GAETANO fino al 30.9.2003. § La tassa di reclamo va incamerata.
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