COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CANTALICE – PRO CASTELNUOVO
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CANTALICE - PRO CASTELNUOVO
Visti gli atti ufficiali;
rilevato che:
- al 39' del primo tempo il dirigente della Soc. CANTALICE VINCENZI ADAMO veniva allontanato perche' assumeva atteggiamento irriguardoso ed ironico nei confronti dell'arbitro al quale rivolgeva anche espressione gravemente minacciosa;
- al 26' del secondo tempo a seguito di una decisione tecnica adottata dall'arbitro contro la squadra di casa un gruppo di calciatori locali lo attorniavano e spintonavano piu' volte proferendogli nella circostanza frasi offensive e minacciose;
- in tale situazione il direttore di gara riusciva ad individuare, tra i responsabili, i calciatori della Soc. CANTALICE, BARDI ROBERTO, DIONISI MASSIMILIANO, CARCONI PIETRO, GUADAGNOLI FABRIZIO, mentre non riusciva ad individuare, nel marasma che si era creato, l'atleta della Soc. CANTALICE che lo colpiva con due gomitate ad una mascella provocandogli momentaneo dolore;
- nella mischia formatasi interveniva anche il capitano della Soc. CANTALICE, PIERGALLINI ALBERTO, che notando l'arbitro con il cartellino rosso in mano lo spintonava ed offendeva ripetutamente, minacciandolo altresi' gravemente;
- nel frattempo, l'arbitro rilevava che il cancello di accesso al campo era stato aperto, consentendo cosi' l'ingresso sul terreno di giuoco, di sostenitori che inveivano contro di lui ripetutamente; tra l'altro la rete di recinzione presentava un buco attraverso il quale stavano entrando in campo minacciosamente altri tifosi;
- a questo punto, il direttore di gara, valutata la situazione di estrema pericolosita' che si era creata, soprassedeva ad adottare i relativi provvedimenti disciplinari, anche perche' se li avesse presi, la Societa' CANTALICE si sarebbe venuta a trovare con un numero inferiore al minimo regolamentare, per cui decideva, allo scopo di salvaguardare la propria incolumita', di continuare a dirigere l'incontro "pro forma";
- nella prosecuzione della gara, continuavano gli insulti e le minacce da parte dei sostenitori locali nel confronti dell'arbitro;
- al 37' del secondo tempo, l'arbitro stesso decretava l'espulsione del calciatore della Soc. PRO CASTELNUOVO, D'ANGELO GIANLUCA, per reiterate proteste nei confronti di un avversario;
- al 40' del secondo tempo, veniva espulso il calciatore della Soc. CANTALICE, DANTE MATTEO, perche' offendeva un avversario;
- al 45' del secondo tempo, l'arbitro adottava il provvedimento di espulsione a carico del calciatore della Soc. PRO CASTELNUOVO, SESTITO NICOLA, per doppia ammonizione.
Tutto cio' premesso, considerato che l'irregolare conclusione dell'incontro e' da addebitarsi al comportamento particolarmente aggressivo tenuto dai calciatori della Soc. CANTALICE;
Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S.;
SI DECIDE
a) di infliggere alla Soc. CANTALICE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2;
b) di comminare alla soc. CANTALICE l'ammenda di Euro 200,00;
c) di inibire il Dirigente della Soc. CANTALICE, VINCENZI ADAMO, fino al 30.6.2003;
d)di squalificare, ai sensi dell'art. 2 del C.G.S., il capitano della Soc. CANTALICE, PIERGALLINI ALBERTO, fino al 31.12.2007, in attesa che fornisca il nominativo del calciatore che ha colpito il direttore di gara con due gomitate alla mascella, procurandogli momentaneo dolore;
e) di squalificare i sottoelencati calciatore della Soc. CANTALICE nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
BARDI ROBERTO fino al 31.12.2003
DIONISI MASSIMILIANO fino al 31.12.2003
CARDONI PIETRO fino al 31.12.2003
GUADAGNOLI FABRIZIO fino al 31.12.2003
DANTE MATTEO squalifica per 1 gara
f) di squalificare i calciatori della Soc. PRO CASTELNUOVO
D'ANGELO GIANLUCA per 1 gara
SESTITO NICOLA per 1 gara