COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo FALASCHE – CINECITTA BETTINI APPIO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo FALASCHE - CINECITTA BETTINI APPIO La Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio in ossequio alle disposizioni impartite, ha trasmesso nei termini preannuncio e contestuale reclamo in ordine alla regolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. Evidenzia la Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio nel proprio reclamo che appena arrivati al campo di gioco il dirigente della squadra veniva rimproverato per fatti accaduti nella partita del girone di andata. Nel corso dell'incontro, precisa la ricorrente, che due calciatori della squadra di casa, squalificati nella precedente gara, da dietro la rete di recinzione, intimidivano continuamente i calciatori della loro squadra e che l'arbitro avrebbe fischiato anticipatamente la fine dell'incontro in conseguenza dell'invasione di campo dei due citati calciatori locali che si avventavano contro gli atleti della propria squadra malmenandoli. Nella concitazione di tali episodi veniva involontariamente colpito anche un calciatore della Societa' Falasche. Per tutti questi motivi chiede la Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio la vittoria a tavolino dell'incontro oggetto del presente ricorso. Dalle carte in possesso di questo organo giudicante non risultano menzionati gli episodi denunciati dalla Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio, infatti,sia dal referto arbitrale che dal rapporto redatto dal commissario di campo,risulta che al 31' del secondo tempo veniva espulso dall'arbitro il calciatore della Societa' Falaschi,CAMPANILE ANTONIO per doppia ammonizione, mentre non risultano evidenziati altri fatti di particolare rilievo, verificatesi fino al termine dell'incontro. Al triplice fischio di chiusura, invece sono accaduti altri episodi rilevati dall'arbitro ed iniziati dalla panchina occupata dalla squadra ospite da dove veniva lanciata una bottiglia di plastica piena d'acqua contro l'arbitro senza raggiungerlo. Subito dopo si creava in campo una zuffa tra calciatori delle due squadre che tentavano di colpirsi con calci e pugni tra i quali l'arbitro distingueva per la Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio: PAPARELLI ANDREA, PAPARELLI GIORGIO ed ORLANDO GABRIELE; per la Societa' Falasche: FOLCO MARCO e nell'occasione il dirigente della Societa' Falasche QUARTAROLO VINCENZO si distingueva perche' colpiva tesserati della squadra avversaria. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che non sono attendibili le rimostranze avanzate dalla la Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio, in quanto gli episodi aggressivi si sono tutti verificati al termine dell'incontro. Come si e' detto piu' volte allorche' esiste contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta nel proprio referto l'arbitro , prevale ai sensi dell'art. 31 del C.G.S., il contenuto di quest'ultimo che e' da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Tutto cio' premesso; considerato pertanto che l'incontro ha avuto regolarita' di svolgimento e conclusione Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. SI DECIDE - di respingere il reclamo presentato dalla Polisportiva Cinecitta' Bettini Appio e di confermare, quindi, il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: FALASCHE-CINECITTA' BETTINI 1-0 - di comminare alla Societa' Falasche l'ammenda di Euro 100,00 ed alla Pol. Cinecitta' Bettini Appio l'ammenda di Euro 150,00 - di inibire fino al 31 maggio 2003 il dirigente accompagnatore della Societa' Falasche QUARTAROLO VINCENZO - di squalificare i sotttoelencati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata: SOCIETA' FALASCHE: CAMPANILE Antonio squalifica per 1 gara FOLCO Marco squalifica per 1 gara SOCIETA' CINECITTA' BETTINI APPIO PAPARELLI Andrea squalifica per 1 gara PAPARELLI Giorgio squalifica per 1 gara ORLANDO Gabriele squalifica per 1 gara La tassa reclamo viene incamerata
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