COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 31/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 13/10/2002 – POGGIO MOIANO – VELINIA
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 31/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 13/10/2002 - POGGIO MOIANO - VELINIA
L'A.S. Velinia Calcio dopo aver preannunciato reclamo ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarita' di svolgimento della gara in epigrafe.
La ricorrente precisa, nel proprio reclamo, che al 40' del secondo tempo, dopo che la propria squadra aveva realizzato la rete del 2 a 1, l' arbitro ammoniva per la seconda volta un calciatore della squadra di casa, senza provvedere alla conseguente espulsione. Alle rimostranze del capitano della Societa' Velinia l'arbitro sosteneva che si trattava della prima ammonizione. Chiede per tale motivo la reclamante la ripetizione dell'incontro per aver l'arbitro consentito di partecipare al gioco per circa 8 minuti ( 5 minuti per il tempo regolamentare e 3 minuti di recupero) un calciatore non avente titolo, inficiando in tal modo la regolarita' della gara.
Dal referto arbitrale emerge che il direttore di gara in calce al proprio rapporto evidenzia che "a non piu' di venti secondi dal termine dell'incontro ammonivo il calciatore n. 3 del Poggio Moiano COCCIA Agostino, ma avendo segnato il nominativo in modo errato nel taccuino, non mi accorgevo che lo stesso era gia' stato ammonito in precedenza. Nello spogliatoio segnalavo l'accaduto ai dirigenti delle due squadre." Preliminarmente questo Organo Giudicante evidenzia che l'irregolare partecipazione del calciatore si e' protratta per circa 20 secondi e non per 8 minuti, come sostiene la reclamante.
Sentito comunque l'arbitro, il quale in un supplemento di rapporto appositamente redatto, ha precisato che nei pochi secondi il calciatore in questione non e' mai intervenuto agonisticamente sul pallone e di non aver preso parte in alcuna maniera al gioco.
Questo Organo di Giustizia Sportiva inizialmente non puo' che prendere atto dell'errore correttamente ammesso e certificato dal direttore di gara. Ritiene pero' che possa trovare applicazione il contenuto della norma di cui all'art. 12 comma 4 del C.G.S., che consente agli Organi di Disciplina stabilire se ed in quale misura episodi non valutati con criteri tecnici, possono avere influenza sul risultato di una gara.
Al riguardo la magistratura sportiva ha sostenuto in altre occasioni, che non sempre la presenza in campo di un calciatore in posizione irregolare invalida la regolarita' di una gara per il solo fatto che si sia verificata tale circostanza, occorre valutare caso per caso se cio' abbia avuto influenza sul risultato di un incontro. Appare evidente che nel caso in esame, dove il calciatore per pochi secondi e' rimasto erroneamente in campo, non puo' essere considerato, a parere di questo Organo Giudicante, motivo valido per inficiare il risultato della gara, in quanto per alterare la stessa in misura apprezzabile e decisiva, il calciatore avrebbe dovuto quantomeno intervenire agonisticamente, cioe' giocare il pallone, intervenire su un avversario e cosi' via.
Poiche' tutto cio' non emerge dalle risultanze degli atti ufficiali si ritiene, alla stregua delle suesposte considerazioni, di non accogliere la richiesta di ripetizione della gara presentata dall'A.S. Velinia, considerando pertanto l'incontro regolare nel suo svolgimento e nella sua conclusione.
Tutto cio' premesso, visto l'art. 12 del C.G.S.
SI DECIDE
a) di respingere il reclamo proposto dall'A.S. Velinia e di confermare , quindi, il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio : POGGIO MOIANO - VELINIA 2-1
La tassa va incamerata