COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. VILLAGGIO BREDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 SETTEMBRE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE BASTIANELLI MASSIMO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 3.10.2002 (Gara: VILLAGGIO BREDA – LIBERTAS CENTOCELLE del 29.9.2002 – Camp. II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. VILLAGGIO BREDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 SETTEMBRE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE BASTIANELLI MASSIMO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 3.10.2002 (Gara: VILLAGGIO BREDA – LIBERTAS CENTOCELLE del 29.9.2002 – Camp. II Categoria) La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore BASTIANELLI MASSIMO, sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che il comportamento del BASTIANELLI non sembra improntato ad atteggiamento minaccioso e violento inteso ad arrecare nocumento fisico al direttore di gara; § che il suo gesto, come dichiarato dall’arbitro, davanti a questa Commissione, può ricondursi più ad un raptus momentaneo che ad una intenzione di nuocere, stante anche il fatto che non vi sono state altre proteste o atti minacciosi; § che sembra possano sussistere validi motivi per rivisitare la posizione del calciatore BASTIANELLI e rendere la squalifica più consona all’effettività dell’accaduto; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore BASTIANELLI MASSIMO dal 30.9.2003 al 31.3.2003. § La tassa di reclamo va restituita.
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